Per accedere al nuovo regime forfettario, limite dei 20.000 euro per i beni strumentali.
Non assumono rilevanza gli immobili a qualunque titolo acquisiti e utilizzati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
Viceversa nel regime dei minimi devono essere considerati anche quelli condotti in locazione; in questo caso ai fini del superamento del limite rilevano i canoni corrisposti nel triennio precedente.
Il regime dei minimi vigente fino al 2014 è stato prorogato al 2015 mediante l’approvazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe. Ciò consente per chi intende avviare un’attività d’impresa/lavoro autonomo nel 2015 di poter accedere ancora al “vecchio” regime dei minimi ex D.L. 98/2011.
Pertanto gli operatori di piccole dimensioni possono scegliere tra due regimi agevolati, vale a dire il nuovo regime forfettario istituto dalla legge di stabilità 2015 e il prorogato regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%.
L’accesso ai regimi agevolati presuppone il rispetto di alcuni requisiti, tra cui uno relativo alla dotazione di beni strumentali.
In particolare nel regime forfettario è previsto che il costo complessivo del valore dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non può eccedere la soglia di euro 20.000.
Viceversa nel regime dei minimi sono gli acquisti nel corso del triennio che non possono superare il limite di € 15.000.
Nel nuovo regime il limite dimensionale è quindi collegato all’ammontare complessivo del costo dei beni in possesso al 31 dicembre, vale a dire alla chiusura del periodo d'imposta precedente
La verifica della condizione relativa ai beni strumentali va effettuata , non solo per il primo periodo d'imposta in cui si accede al regime, ma anche in quelli successivi per poter continuare ad utilizzare il regime forfetario, considerando la sommatoria dei costi di acquisto dei beni ancora esistenti al termine di ciascun periodo d'imposta.
La norma in particolare fa riferimento ai beni esistenti alla fine di ciascun periodo d'imposta.
Favorevole per il regime forfettario la previsione per i beni immobili: nel nuovo regime i beni immobili , anche quelli in locazione, non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.