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Dal 2015 ravvedimento operoso allargato

  • di Luigi Mondardini

    Il Ddl stabilità ridisegna il ravvedimento operoso in senso favorevole.

    Se le norme previste  saranno approvate nella loro veste attuale, già dal prossimo 2015 il ravvedimento sarà  più conveniente  per il contribuente.
     
    Vengono infatti eliminate alcune cause preclusive; infatti il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione a condizione che non abbia ricevuto atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari.
     
    Viceversa i verbali di verifica, questionari o atti similari  non rappresenteranno  più una causa di esclusione, ma al contrario  uno stimolo per il contribuente per integrare la propria rettifica. 
     
    Nuove  riduzioni sulle sanzioni legate al momento in cui il contribuente provvede alla regolazione della violazione. 
     
    Pertanto a seconda del tempo trascorso la sanzione risulterà pari a: 
     
    - sanzione a 1/10 del minimo, per i ritardi non superiori a 30 giorni dalla commissione della violazione, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni ;
    - sanzione a 1/9 del minimo, per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;
    - sanzione a 1/8 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa;
    - sanzione a 1/7 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;
    - sanzione a 1/6 del minimo, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;
    - sanzione 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
     
    Con le nuove previsioni al contribuente è data la possibilità di  rettificare la propria dichiarazione sino al termine di decadenza del potere di accertamento. 
     
    Pertanto, dinanzi ad un Pvc, il soggetto verificato potrebbe presentare il ravvedimento degli imponibili contenuti nel verbale beneficiando delle sanzioni ridotte. 
     
    Resta l’impossibiltà  di rateizzare.
     
    Se la regolarizzazione spontanea diventa  più conveniente, tuttavia è necessario il pagamento in un'unica soluzione; al contrario con l’adesione  ad uno degli  istituti deflattivi previsti  il contribuente può dilazione il dovuto.
     

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