Per il contribuente il ravvedimento operoso è un fondamentale istituto in caso di errori o indampimenti.
Spesso la carenza o assenza di liquidità impone il ricorso a questo strumento per adiempere alle scadenze fiscali, sia pure in ritardo. Occorre in ogni caso effettuare un puntuale versamento delle somme dovute, altrimenti l’addebito risulterà estremamente più gravoso per gli oneri sanzionatori previsti dal sistema.
Se poi è in corso una rateazione, il perfezionamento del ravvedimento assume una importanza ancora più rilevante ai fini del buon esito dell’intera pratica . Come nell'ipotesi del mancato versamento di una rata , se a seguito del ricevimento di un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate, si sia scelto un piano di dilazione .
Il contribuente , secondo la procedura del D. Lgs. 462/1997, ha la possibilità di scegliere tra il pagamento immediato e quello dilazionato, purché si rispetti la condizione che prevede il versamento della prima rata nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’avvis
Il mancato versamento entro tale scadenza fa perdere la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% e del beneficio del pagamento dilazionato. Se viene versata la prima rata , i benefici risultano accordati purché il contribuente mantenga gli impegni assunti e cioè effettui i pagamenti delle rate successive alla prima.
E' comunque possibile, per le rate successiva alla prima, adiempere con un certo ritardo che però non può superare il termine di versamento della rata successiva a quella non versata.
Essendo le scadenze trimestrali, il ritardo massimo tollerato è proprio pari a tale periodo temporale. Se non si effettua neppure il versamento, anche tardivo, la rateazione decade e le sanzioni verranno applicate integralmente (30%) per il mancato versamento del tributo, con immediata esigibilità dell’intero debito.
Da tutto ciò si comprende l'importanza del ravvedimento operoso per rimediare a ritardi.
Ipotizzando che il ravvedimento venga posto in essere dopo 45 giorni dalla originaria scadenza, si dovrà versare, oltre agli originari importi la sanzione in misura pari al 3% dell’importo originariamente contraddistinto dal codice tributo 9001 sulla delega non tempestivamente versata, esponendola sul modello con il codice 8929; gli interessi in misura pari all’1% annuo, commisurati ai 45 giorni di ritardo e rapportati alla somma complessiva della originaria delega, esponendoli sul modello F24 con il codice 1980.
La sanzione andrà riferita alla sola componente “tributo” , mentre non deve coprire la quota parte degli interessi, poiché i medesimi sono importi relativi al differimento delle somme.