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Pagamento in contanti canoni di locazione: chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Il Mef chiarisce la nuova disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione in contanti.

    Sotto l’aspetto sanzionatorio si era ritenuto che le sanzioni applicabili nel caso in cui il canone di locazione a uso abitativo fosse stato corrisposto in contanti fossero quelle previste dalla normativa antiriciclaggio per il trasferimento di contanti sopra la soglia prevista
    Pertanto, indipendentemente dall’importo dei canoni stessi, si riteneva applicabile la sanzione prevista in materia antiriciclaggio, dall’1 al 40% dell’importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro, così come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 231/2007.
     
    Viceversa con una nota del  5 febbraio 2014, il dipartimento del Tesoro chiarisce che, “ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto”.
    Dunque affinché possano essere irrogate le sanzioni prima richiamate, rileva esclusivamente l’ormai famoso limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio. 
     
    Pertanto anche per i canoni di locazione abitativa  devono ritenersi applicabili le normali disposizioni, con la conseguenza che le sanzioni scattano  solo nel caso in cui sia superata la soglia di 999,99 euro di trasferimenti in contanti.
     
    In caso di pagamento in contanti al di sotto della soglia non sono al momento previste sanzioni. 
    Ma c’è peraltro  un ulteriore aspetto, che segna un ritorno al passato e  quindi una sostanziale inefficacia della nuova previsione normativa.Viene infatti stabilito che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.
     
    Sembra quindi che si possa  ritenere assolto il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione a uso abitativo con la consegna della semplice ricevuta di pagamento.
     
    A seguito del chiarimento fornito, quindi, le attestazioni di pagamento sarebbero sufficienti al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle detrazioni previste dalla legge. 
     
    Un vero e proprio stravolgimento della norma, quindi, che fa sorgere alcuni dubbi con riferimento all’aspetto che una semplicissima nota del Ministero possa incidere in maniera così forte su una disposizione normativa, come la Legge di stabilità 2014.
     

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