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Attestazione prestazione energetica: obbligatoria per tutti i contratti di locazione

  • di Luigi Mondardini

    Con il DL 63/2013 è stata introdotta la nuova certificazione energetica degli edifici denominata A.P.E. ovvero Attestazione Prestazione Energetica.

    L'A.P.E. è un documento che certifica la classe energetica degli edifici, ovvero identifica la quantità di energia che viene consumata da un immobile nell'arco di un anno (oppure una previsione del suo consumo) per il funzionamento degli impianti idrici, elettrici, di climatizzazione.

     

    Dall'analisi dell'immobile, risulterà un valore che va dalla A+ (il voto massimo come efficienza energetica), alla lettera G (che identifica il valore più basso)

     

    L'Attestazione ha una durata di 10 anni e va rinnovata ogni qualvolta si verifichino interventi di ristrutturazione che interessino più del 25% della superficie totale dell'immobile.

    Originariamente, la certificazione doveva essere esibita dal proprietario o dal costruttore nei casi di vendita dell'immobile ovvero all'inizio delle trattative e consegnata agli acquirenti al termine delle stesse.

    A partire dal 6 giugno 2013, ai casi di vendita dell'immobile è stato aggiunto il caso della locazione, del comodato o cessione a seguito di acquisto di diritto c.d. "reale" sullo stesso (usufrutto, uso, abitazione ecc.).

     

    Da ciò ne deriva che alla stipula del contratto di locazione deve essere riportata un'apposita clausola con la quale il conduttore dell'immobile dichiara di aver ricevuto una copia dell'A.P.E. e di essere stato informato sul suo contenuto. 

     

    Non solo, l'A.P.E. va allegata al contratto in quanto la sua mancanza ne determinerà la nullità dello stesso. Dall'obbligo di inclusione nel contratto ne derivano anche sanzioni pecuniarie che vanno dai 3.000 ai 18.000 euro.

    La normativa non chiarisce perfettamente quali sono le tipologie di contratti di locazione interessate all'obbligo, tuttavia si può ragionevolmente presumere che non debba riguardare le locazioni a fini turistici mentre si ricomprendono tutte le altre tipologie (da quelli abitativi a quelli commerciali)

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