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Acquisto di abitazioni per la locazione: deduzioni

  • di Luigi Mondardini

    Oneri deducibili: detraibile il costo di  acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni da concedere successivamente in locazione.

    L'agevolazione spetta all’acquirente persona fisica, non esercente attività commerciale.
     
    L’agevolazione riguarda in particolare gli acquisti, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione,invendute alla data di entrata in vigore della Legge n. 164/2014  (12 novembre 2014) e cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie.
     
    Ma anche gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e c), del D.P.R. n. 380/2001.
     
    Ed ancora le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sonoattestate dall’impresa che esegue i lavori.
     
    Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che l’unità immobiliare sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e che tale periodo abbia carattere continuativo. Tuttavia il  diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
     
    E' necessario che l'immobile sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; inoltre non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del D.M. n. 1444/1968 ossia non si tratti di costruzioni in parti del territorio destinate ad usi non agricoli.
     
    Deve poi conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi della normativa nazionale  ovvero ai sensi della normativa regionale.
     
    Canone di locazione. Occorre che non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del T.U. di cui al D.P.R. n. 380/2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.. 431/1998 (relativo ai contratti a canone convenzionale), e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della L. n. 350/2003 (ove è previsto che la misura del canone annuo non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell'alloggio locato).
    Non devono poi sussistere  rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario(quindi contratti di locazione tra genitori e figli).
    La deduzione spettante è pari al 20% della somma tra :
     
    - il prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori; il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro.
    - degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime.
     
    Tale  deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo ed è riconosciuta a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Non  è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
     
    Se ad esempio, un contribuente, in data 5 dicembre 2014, ha acquistato un immobile residenziale nuovo, appartenente alla categoria catastale A/2, ad un prezzo di euro 250.000 e, a decorrere dal 20 dicembre, tale immobile viene concesso in locazione alle condizioni stabilite dalla norma, potrà fruire a partire dal modello 730/2015 o nel modello Unico PF 2015 di una deduzione pari a:
     
    Euro (250.000*20%)/8 = euro 6.250 (da indicare tra gli oneri deducibili).
    Si attende l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca le modalità attuative della norma .
     

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