I decreti attuativi hanno introdotto le linee guida del nuovo modello di attestato di prestazione energetica.
La nuova Ape,in vigore dal 1° ottobre consente l’ attestazione e qualificazione delle caratteristiche energetiche di un immobile, edificio o appartamento, ed assegna agli stessi un’efficienza energetica valutabile con una scala di valori che va da A (con 4 sottocategorie previste) a G, in termini di energia primaria non rinnovabile.
Oggetto di valutazione è non solo il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, ma rispetto alla vecchia attestazione viene valutata la qualità della muratura dell’edificio (involucro edilizio), la climatizzazione estiva e per gli edifici con destinazione non residenziale, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.
Le novità introdotte riguardano sia i proprietari di immobili sia i professionisti incaricati del rilascio dell’attestazione, ed ha una durata di dieci anni.
In generale, il compito di incaricare un professionista per l’ottenimento dell’attestato spetta al proprietario dell’immobile (anche al condominio), in caso di nuove costruzioni, importanti risanamenti, è a carico del costruttore.
Il professionista deve possedere tutti i requisiti del D.P.R. 75/2015 ed essere accreditato a livello nazionale, in ogni caso deve essere effettuato almeno un sopralluogo fisico nell’immobile.
Sono previste sanzioni sia per il professionista sia per il proprietario.
Il primo, qualora dovesse rilasciare un’attestazione che non rispecchia la reale qualità energetica dell’immobile (non è più prevista la nullità dell’atto stesso) visionato, è punito con una sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro.
Per il proprietario o per il costruttore inadempiente è prevista una sanzione da 3 mila euro a 18 mila euro.
La mancanza dell’Ape in un atto di compravendita o locazione di un immobile comporta per il proprietario o il venditore sanzioni fra i 3 mila e i 18 mila euro nel primo caso, e fra i 300 e i 1.800 nel secondo