> >

Locazioni: necessaria la ricevuta per provare il pagamento

  • di Luigi Mondardini

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene su una delle disposizioni più criticate contenute nella legge di stabilità 2014 relativa al pagamento dei canoni di locazione

    E’ infatti previsto che per i fabbricati a destinazione abitativa i pagamenti  devono avvenire “… in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità”. 
     
    Ora il chiarimento: è sufficiente  la presenza di una prova documentale da cui risulti tale pagamento.
     
    La disposizione aveva suscitato enormi perplessità per i problemi applicativi; si pensi al caso in cui il conduttore  non disponga di un conto corrente.
     
    Il Dipartimento del Tesoro osserva, correttamente, come la previsione in commento vada ad agire sulla disciplina antiriciclaggio, ricordando comunque che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto: tale disposizione ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
     
    Dunque, fermo il limite di € 1.000 all’utilizzo del contante, “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.”
     
    Alla luce di quanto affermato  si può quindi ritenere che la violazione della disposizione in commento (il pagamento delle locazioni in contanti) non può determina di per sé l’applicazione della sanzione prevista per la disciplina antiriciclaggio (sanzione che varia dall’1% al 40%, con un minimo di 3000 euro), in quanto tali sanzioni saranno comminate solo  quando avvengono pagamenti in contanti di importi almeno pari ad € 1.000. 
     
    La  sanzione specifica prevista e cioè  il mancato riconoscimento di agevolazioni e detrazioni in capo al locatario ed al locatore  può essere evitata  “fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”.
     
    Viene quindi accantonato il problema dell’applicazione della sanzione in materia antiriciclaggio. Ma  di fatto nel contempo  è possibile evitare  anche l’applicazione della sanzione specifica (disconoscimento di agevolazioni e detrazioni) nel caso di pagamento in contanti: è sufficiente  una prova documentale inequivoca che evidenzi come un dato pagamento in contanti è da imputarsi ad un canone di locazione.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link