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Immobile ad uso turistico: la locazione

  • di Luigi Mondardini

    La normativa civilistica e fiscale è andata nel tempo semplificandosi.

    Il contratto di locazione per  un  immobile ad uso abitativo destinato a  soggiorni brevi ad uso turistico è soggetto a registrazione solamente nel caso in cui venga stipulato per un periodo superiore a 30 giorni.
     
    Ova la locazione superi i 30 giorni, occorre registrare il contratto utilizzando l’apposito modello RLI, presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (in alternativa si potrà inviarlo telematicamente), entro 30 giorni dalla stipula.
     
    Pur non essendoci un vero e proprio obbligo di redigere il contratto in forma scritta, quest’ultima forma rimane comunque consigliabile.
     
    Il canone di locazione è liberamente determinabile dalle parti secondo i criteri che il mercato locale suggerisce.
     
    In tema di tracciabilità dei movimenti in denaro contante, i versamenti oltre i 1.000 euro devono avvenire a mezzo di assegni o bonifici, oppure tramite carte di credito.
     
    Resta fermo l’obbligo di comunicare alla Questura i dati anagrafici delle persone che soggiorneranno durante l’intero periodo nell’immobile oggetto della locazione e il periodo del soggiorno stesso. 
     
    La comunicazione deve essere fatta entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti; per permanenze con durata inferiore alle 24 ore la comunicazione va fatta all’arrivo stesso. E' possibile  utilizzare portali web creati ad hoc per le comunicazioni in questione volocizzando notevolmente la procedura.
     
    Sotto il profilo delle imposte, a cui  sono soggette le locazioni, è prevista la facoltà di optare per la cedolare secca, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari degli immobili locati, nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sui contratti di locazione ad uso abitativo. 
     
    L’aliquota della cedolare, per le locazioni brevi ad uso turistico, è pari al 21%. 
     
    Trattandosi di affitto di breve durata, non vi è diritto agli aggiornamenti del canone e, dunque, l’opzione per la cedolare non deve essere comunicata all’inquilino.
     
    In sede di dichiarazione dei redditi, al locatore basterà indicare l’importo totale dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca e conseguentemente si determinerà l’imposta da pagare. Per concludere, non vi sono variazioni importanti sulla determinazione dei tributi locali (IMU, TASI,TARI), salvo che l’utilizzo pattuito dalle parti superi i sei mesi. 

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