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La registrazione dei contratti secondo l’Agenzia delle Entrate

  • di Luigi Mondardini

    “Fisco e Casa: le locazioni”, è la nuova guida disponibile sul sito delle Entrate.

    Partendo dall’obbligo solidale della registrazione del contratto, che può essere effettuata indifferentemente dal proprietario (locatore) o dall’inquilino (conduttore) entro 30 giorni dalla data della stipula, la guida affronta  tutti gli strumenti fiscali che si possono adottare per assolvere  gli adempimenti previsti.

    I nuovi canali  messi a disposizione per la registrazione del contratto di locazione sono:  F24 Elide che, a partire dall'1 febbraio di quest’anno, va utilizzato per pagare, con un unico modello, imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, sanzioni e interessi;

    Rli il nuovo software con cui il contribuente può registrare il contratto di locazione e affitto dell’immobile, comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni, esercitare l’opzione o la revoca della cedolare secca, pagare i tributi e, nel contempo, comunicare i dati catastali.

    Per utilizzare il software “Rli”, che consente anche di trasmettere la copia del contratto ed effettuare i pagamenti con addebito su conto corrente, basta autenticarsi sul sito delle Entrate utilizzando le credenziali ai servizi Fisconline o Entratel.

    La guida contiene una tabella in cui vengono riportati i codici tributo da utilizzare per i pagamenti tramite l’F24 con elementi identificativi (Elide).

    Indicazioni sul regime della cedolare secca.

    Si tratta di una opzione che riguarda le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento (per esempio usufrutto) che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
    La cedolare secca è una alternativa al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ed è sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione e sulle risoluzioni e proroghe del contratto.

    Per agevolare la scelta e consentire di effettuarla nel modo più consono la guida prende in considerazione i casi che si possono verificare (più immobili locati, più locatori, comproprietario non risultante nel contratto, locazione parziale) prospettando le diverse soluzioni per ciascuna eventualità.
     
    Le detrazioni per gli inquilini

    Anche per questi contribuenti la normativa vigente prevede la possibilità di usufruire di detrazioni legate al pagamento del canone di affitto diverse a seconda del “tipo” di inquilino.

    Si tratta, infatti, di detrazioni d’imposta differenziate a seconda che il reddito complessivo dell’inquilino sia fino a 15.493,71 euro, o sia compreso tra 15.493,71 e 30,987,41 euro.

    Inquilini a basso reddito, nel primo caso spetta una detrazione pari a 300 euro, nel secondo è prevista una detrazione di 150 euro;

    lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, detrazione di 991,60 euro o 495,80 euro in relazione alla fascia di reddito;

    titolari di contratti di locazione a canone convenzionato, la detrazione nei due casi è di 495,80 euro o di 247,90 euro;

    titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, per questa tipologia di inquilini il Dl 47/2014 ha previsto per il triennio 2014-2016 una detrazione di 900 euro se rientrano nella prima fascia di reddito e di 450 euro nel secondo caso.

    Agevolazioni particolari sono, infine, state introdotte per giovani di età compresa tra 20 e 30 anni e studenti universitari “fuori sede”.

    Ai primi, che stipulano contratti di locazione per un immobile destinato a propria abitazione principale, è accordata una detrazione di 991,60 euro, per i primi tre anni del contratto, qualora il loro reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro e l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.


    Per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso, e distante almeno 100 chilometri, da quello di residenza è prevista una detrazione del 19% sull’importo del canone non superiore a 2.633 euro.

    La guida prende poi in esame i diversi errori o dimenticanze nelle quali si può incorrere nella registrazione del contratto d’affitto, partendo dalla omessa registrazione per passare al tardivo versamento dell’imposta di registro o all’occultamento, anche parziale, del canone d’affitto.
     

    Per ciascuna eventualità vengono evidenziate le diverse strade da percorre per sanare la violazione con specifici esempi di applicazione dello strumento del ravvedimento attraverso il quale il contribuente può rimediare spontaneamente agli errori commessi usufruendo di sanzioni ridotte.
    Nel capitoletto dedicato agli “Errori e rimedi” c’è, infine, anche la descrizione dell’iter, al quale può accedere il contribuente che ne abbia i requisiti, della cosiddetta “remissione in bonis” applicabile anche al regime della cedolare secca

     

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