Diversi gli interventi normativi recenti che hanno modificato a vario titolo la disciplina del c.d. Ape (Attestato di prestazione energetica).
Con il decreto “Destinazione Italia” , in vigore dal 24 dicembre 2013, si è intervenuti sul punto che riguarda l’allegazione dell’APE ai contratti di compravendita e di locazione; in particolare non vi è nessun obbligo per gli atti a titolo gratuito, mentre vi è l’obbligo di allegare l’attestazione , oltre alle vendite, ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo pertanto esclusi i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di violazione , viene eliminata la nullità quale sanzione civilistica e sostituita con una serie di sanzioni pecuniarie amministrative; infine vi è la possibilità della sanatoria per i contratti stipulati con la precedente normativa.
L`attestato di prestazione energetica e` un documento obbligatorio, che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile. Il documento viene redatto al momento della progettazione e realizzazione dell`edificio, e costituisce uno strumento di informazione per l`acquirente all`atto dell`acquisto dell`immobile o della stipula del contratto di locazione e serve per monitorare e migliorare le caratteristiche energetiche dell`immobile in questione.
Divenuto obbligatorio dal 1 Luglio 2009, e` stato di recente oggetto di importanti modifiche, con l`entrata in vigore del Decreto"Destinazione Italia" del 23 dicembre 2013. In particolare la mancata allegazione dell`Ape non e` piu` causa di nullità ` del contratto; infatti il nuovo DL "Destinazione Italia" abroga la norma che aveva disposto la sanzione della nullita` dell`atto di trasferimento di proprietà ` - a titolo oneroso o gratuito - di beni immobili e dei nuovi contratti di locazione in mancanza di consegna dell`attestazione di prestazione energetica.
Le novità riguardano : nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità ` immobiliari soggetti a registrazione viene inserita una clausola con la quale l`acquirente o il conduttore "dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell`attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell`attestato di prestazione energetica deve essere altresi` allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita` immobiliari".
in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 18mila euro; la sanzione e` da mille a 4mila euro per i contratti di locazione di singole unita` immobiliari ; se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione pecuniaria e` ridotta alla meta`.
Nei contratti di compravendita,trasferimento a titolo oneroso e locazioni di edifici o singole unita` immobiliari, bisogna dunque inserire una clausola apposita dove l`acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l`attestato di certificazione energetica.
Entrato quindi in vigore l`obbligo di allegare l‘APE al contratto, tranne per i contratti d`affitto di singole unità ` immobiliari, in questi casi e` sufficiente che all`interno del contratto il conduttore specifichi di aver ricevuto tutta la documentazione.
Controlli e disamina di eventuali contestazioni sulle violazioni saranno svolti dalla Guardia di Finanza o dall`agenzia delle Entrate, all`atto della registrazione.
Contratti già ` dichiarati nulli: viene introdotta una sorta di sanatoria; su richiesta di almeno una delle parti o di un suo "avente causa" , per le violazioni commesse prima dell`entrata in vigore del Dl Destinazione Italia, non si applica la nullità ` bensì ` la sanzione amministrativa. Nel caso in cui la nullità ` non sia già ` passata in giudicato, infatti una delle due parti in causa ( acquirente o conduttore) può ` chiedere che questa sia sostituita con l`applicazione delle nuove sanzioni
Il notariato chiarisce inoltre che nessuna particolare formalità relativa all'Ape è attualmente richiesta in occasione della stipula di donazioni aventi a oggetto un immobile, né l'allegazione dell'attestato all'atto né l'introduzione nel medesimo della dichiarazione del donatario e/o del beneficiario di avere ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato.