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Pagamento dei canoni in contanti: il punto

  • di Luigi Mondardini

    Il MEF ha recentemente precisato che è possibile pagare in contante il canone per una somma inferiore ad € 1.000, senza l’applicazione di sanzioni.

    Tuttavia, fermo restando il predetto limite, al fine di “conservare traccia delle transazioni in contante” tra conduttore e locatore è necessario disporre di una prova documentale, che può essere rappresentata da una “semplice” ricevuta.
    Non risulta quindi obbligatorio il ricorso a strumenti tracciabili per i pagamenti di canoni di locazione fino ad € 999,99
     
    A decorrere dal 6.12.2011 il  D.Lgs. n. 231/2007 dispone che non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000. Tali trasferimenti vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
     
    La limitazione  riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e l’applicazione anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
    Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
     
    Alla violazione della limitazione in esame è applicabile la sanzione  dall’1% al 40% della somma trasferita, con un minimo di € 3.000. Il trasgressore può definire la violazione con l’istituto dell’oblazione  con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notifica della violazione.
     
    I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio  devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) le infrazioni circa l’uso del contante  delle quali hanno avuto cognizione.
     
    Relativamente al divieto in esame la Finanziaria 2014 ha previsto che: “In deroga a quanto stabilito dal comma 1 [art. 49], i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
     
    Tale disposizione sembrava imporre l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno) in grado di assicurare la relativa tracciabilità.
    In alcune situazioni il rispetto di tale obbligo avrebbe potuto generare una serie di problemi operativi (si pensi alla necessità in capo al locatore di disporre di un c/c).
     
    L’obbligo non trova applicazione con riferimento ai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
     
    Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha interpellato il MEF al fine di ottenere “delucidazioni” in merito alla disposizione sopra riportata.
     
    Con Nota 5.2.2014 il MEF ha preliminarmente evidenziato che per l’irrogazione della specifica sanzione prevista per le violazioni all’uso del contante (dall’1% al 40% della somma trasferita, con un minimo di € 3.000) “rileva” il limite di € 1.000.
    Fermo restando il rispetto del limite di € 1.000, secondo il MEF: “… la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante … può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione …”.
     
    Considerato che in caso di pagamento in contante del canone di locazione per una somma inferiore ad € 1.000 non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione, la finalità di “conservare traccia” delle movimentazioni (in contante) tra conduttore e locatore può essere quindi soddisfatta tramite una “semplice” ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone di locazione.
     
    Si può quindi desumere che l’obbligo di tracciabilità del pagamento del canone è stato significativamente “ridimensionato” dal MEF; pertanto  in presenza di un canone di locazione ad uso abitativo pagato per contante per un importo fino ad € 999,99 il locatore, rilasciando una specifica ricevuta, “soddisfa” l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti in esame.
     
    Tale formalità è ritenuta sufficiente: “… anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.
     
    Per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve utilizzare obbligatoriamente strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, assegno).
     

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