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Società di comodo tra cause di esclusione e disapplicazione

  • di Luigi Mondardini

    Sono considerate “di comodo” le società c.d. “non operative” e “in perdita sistematica.

    Le prime sono quelle  che conseguono un ammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi (presunti) individuati applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell’attivo di Stato patrimoniale.
     
    Le società “in perdita sistematica”, sono quelle che ,pur superando il test di operatività sui ricavi, risultano in perdita nei 3 periodi d’imposta precedenti ,oppure nei 3 periodi precedenti  risultano in perdita per 2 periodi d’imposta e  per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo.
     
    La qualifica di società “non operativa” e di società “in perdita sistematica” comporta le seguenti conseguenze negative: 
     
    - obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili);  
     
    - utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo;  
     
    - impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA;  
     
    - obbligo, per le società di capitali, di versare la maggiorazione IRES del 10,50%.
     
    Le società interessate dalla disciplina in esame sono tenute alla compilazione dell’apposito prospetto, presente nel mod. UNICO 2014, denominato “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”, ora contenuto, sia per le società di persone che per le società di capitali, nel quadro RS (nel mod. UNICO 2013 SC era presente nel quadro RF).
     
    Al sussistere di specifiche fattispecie, operano cause di esclusione / disapplicazione della disciplina delle società “di comodo”.
     
    Relativamente alle cause di esclusione / disapplicazione della disciplina in esame è necessario tenere presente che: 
     
    - le cause di esclusione, disciplinate dal citato art. 30, valgono sia per le società non operative che per quelle in perdita sistematica; 
     
    - le cause di disapplicazione che, senza la necessità di presentazione di un preventivo interpello, comportano l’“automatica” disapplicazione della disciplina delle società di comodo, sono individuate:  per le società non operative, dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14.2.2008;  per le società in perdita sistematica, dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 11.6.2012.
     
    Va quindi considerato che  la sussistenza di una causa di esclusione assicura contemporaneamente la non applicazione sia della disciplina delle società non operative, che quella relativa alla perdita sistematica;  la presenza di una causa di disapplicazione ha un’operatività più limitata in quanto consente di non applicare soltanto la specifica disciplina (test di operatività sui ricavi oppure perdita sistematica). 
    Così, ad esempio, la disapplicazione dalla disciplina dal test di operatività non esclude l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica e viceversa.
     
    Qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione automatica , è possibile  richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame presentando un’apposita istanza di interpello in base all’art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/73, al fine di dimostrare la “presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, nonché del reddito …”.
     
    L’istanza va presentata entro 90 giorni precedenti alla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
    L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
     
    In caso di risposta positiva la stessa ha validità anche per i periodi successivi e pertanto, se non mutano le condizioni, non è necessario proporre un nuovo interpello.
     

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