Il Decreto sulle semplificazioni fiscali amplia da 3 a 5 anni il periodo di osservazione ai fini dell'inquadramento nelle "società in perdita sistematica".
Il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014), le cui norme sono entrate in vigore a partire dal 13 dicembre,modifica la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 in merito alle c.d. "società in perdita sistematica", ampliando l'intervallo temporale di osservazione.
In particolare, dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014, e quindi dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, una società sarà considerata "società in perdita sistematica" se risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti consecutivamente; ovvero, nell’arco del quinquennio precedente, ha dichiarato per 4 periodi d’imposta, una perdita fiscale e per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
La disciplina fiscale delle "società in perdita sistematica" è stata introdotta dall'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 .
Secondo tale disposizione sono considerate "società di comodo" non solo le società “non operative”, cioè le società che conseguono unammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell’attivo di Stato patrimoniale, ma anche le società “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività, nel periodo osservato si trovano in determinate situazioni dichiarative.
Fino al 12.12.2014, una società era considerata "in perdita sistematica" se era in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi oppure nell’arco del triennio precedente, aveva dichiarato per 2 periodi d’imposta, una perdita fiscale e per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
In tal caso, la società era comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.
In quanto considerate "di comodo", le Società subiscono determinate conseguenze:
l'obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo;
la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo;
il divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA;
per le sole società di capitali, il versamento della maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,50%. Pertanto, le società di capitali che risultano "di comodo" dovranno pagare un'IRES pari al 38% (= 27,5% + 10,5%); tale maggiorazione, naturalmente, non riguarda i redditi attribuiti ai soci persone fisiche delle società di persone di comodo, che continueranno ad essere assoggettate ad Irpef.
Il D.L. n. 175/2014 interviene positivamente andando a modificare la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 e cioè ampliando l'intervallo temporale di osservazione.
In particolare, dal periodo d'imposta in corso al 13.12.2014, e quindi dal 2014 nella generalità dei casi, una società sarà considerata "società in perdita sistematica" se risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti consecutivamente; o se nell’arco del quinquennio precedente, abbia dichiarato per 4 periodi d’imposta, una perdita fiscale e per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, come detto, la modifica ha effetto dal 2014, con riferimento al quinquennio 2009-2013 come periodo di osservazione.
Se la società, considerando tale intervallo temporale di 5 anni, risulta "in perdita sistematica", sarà attratta nella disciplina prevista per le non operative a decorrere dal 6° periodo d’imposta successivo(quindi, dal periodo d'imposta 2014 nel caso di specie, con effetto in UNICO 2015).