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Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica

  • di Luigi Mondardini

    A decorrere dal 2014 il periodo per le società in perdita sistematica è passato 3 a 5 periodi d’imposta.

    In tema di società di comodo il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è ora costituito da 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.
     
    Le modifiche introdotte trovano applicazione  dal periodo d’imposta 01.01.2014-31.12.2014. L’effetto principale della novità è che le società potranno contare su un maggior intervallo di tempo  al fine di evitare di ricadere nella fattispecie delle società in perdita sistematica.
     
    Si ricorda  che le società non operative devono dichiarare obbligatoriamente il reddito minimo ai fini Ires nonché il valore della produzione minimo ai fini Irap. Inoltre l’aliquota Ires è maggiorata di 10,5 punti percentuali (38%). 
     
    Nel periodo in cui la società è non operativa, il riporto delle perdite è limitato: sarà possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti soltanto in diminuzione del reddito eccedente quello minimo. 
     
    Il credito Iva non può essere compensato orizzontalmente, ceduto o richiesto a rimborso. 
     
    Se  per 3 periodi d’imposta consecutivi sono assenti operazioni attive rilevanti ai fini Iva, il credito Iva non potrà più essere compensato verticalmente nei periodi d’imposta successivi. Attenzione: questa disposizione non è stata coordinata dal D.Lgs. n. 175/2014 con l’ampliamento a n. 5 periodi d’imposta, rimanendo in vigore il vecchio limite triennale.
     
    Le cause di esclusione generali operano per tutte le società di “comodo”, sia che derivi dal mancato superamento del test di operatività sia che derivi dall’essere in perdita sistematica. 
     
    A fianco a queste cause generali di esclusione, troviamo alcune cause di disapplicazione automatica specifiche per le società in perdita sistematica e per le società che non superano il test di operatività.
     
    Le disposizioni in materia di società in perdita sistematica presuppongono  un periodo di osservazione di 5 anni ; pertanto nei confronti di quelle società che non hanno una tale anzianità, la disciplina sulle società in perdita sistematica non potrà trovare applicazione. 
     
    In pratica  ( si veda la Circolare n. 6/E/2015) la disciplina delle società in perdita sistematica può operare solo dal 6° anno successivo all’inizio di attività, essendo possibile risultare non operative soltanto dal 7° anno di attività.
     
     
     

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