Alle società di comodo serve verificare l’esito di Gerico per confrontarsi con il test di operatività.
Le imprese che non superano il test di operatività per l'esercizio 2013 e quelle in perdita sistematica nel triennio 2010-2012, possono evitare di adeguarsi al reddito minimo se risultano congrue e coerenti agli studi di settore. La verifica deve essere svolta anticipatamente rispetto all’invio dell'eventuale interpello disapplicativo.
La condizione di congruità e coerenza agli studi di settore costituisce una causa di esclusione prevista direttamente nella legge e può essere utilizzata se tale condizione si è verificata nel periodo imposta di applicazione della disciplina , vale a dire nel 2013 per quanto concerne l’Unico 2014.
Sono congrue le società – in base all’elaborazione dei dati da parte dell’applicazione Gerico - che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello puntuale di riferimento , compresi anche i maggiori ricavi che si ottengono dalla applicazione degli specifici indicatori di normalità economica; la congruità può essere raggiunta anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione.
Inoltre il requisito della coerenza, è rispettato quando la società risulta in linea rispetto a tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei suoi confronti.
Anche in presenza di “perdite sistematiche” congruità e la coerenza agli studi di settore costituiscono autonome cause di disapplicazione della normativa delle società di comodo.
Per le società in perdita , le cause di disapplicazione operano se sono verificate in almeno uno dei tre esercizi di osservazione.
Quindi per superare il test delle perdite in Unico 2014, la congruità e la coerenza agli studi vale se si è verificata , oltre che, come sopra ricordato, nel 2013, nel 2010, o nel 2011 o nel 2012.
In pratica basta essere congrue e coerenti in almeno un esercizio degli ultimi quattro per non dover subire le penalizzazioni della norma.
Per chi potrebbe essere di comodo , il calcolo di Gerico ai fini degli studi di settore è dunque di fondamentale importanza per poter decidere se predisporre l'istanza di disapplicazione da inoltrare al Direttore regionale dell'agenzia delle Entrate tassativamente entro il prossimo 2 luglio 2014.