Entro il 2 luglio le società di comodo devono presentare istanza di interpello disapplicativo.
Sono coloro che non superano il test di operatività e/o delle perdite triennali e ciò per evitare le penalizzazioni previste per le società di comodo.
Se fatta dopo la scadenza ,l’istanza non può essere considerata preventiva,poiché sarebbe presentata dopo i 90 giorni prima della presentazione della dichiarazione.
La ricerca di cause di esclusione o di disapplicazione automatica che possono essere ritenute valide nel caso di specie è il primo passaggio da compiere quando la società non supera il test di operatività e delle perdite triennali.
Si ricorda che le cause di esclusione sono comuni sia alle società non operative che a quelle in perdita sistematica; le cause di disapplicazione sono diverse, così come sono diversi i periodi da valutare ai fini della loro applicazione.
Nel caso delle società non operative la presenza di cause di disapplicazione dovrà essere valutata nel periodo in cui la società non supera il test di operatività.
Viceversa con riferimento alle società in perdita sistematica ci si dovrà concentrarsi sul triennio di riferimento, al fine di verificare se vi sia una fattispecie che consente di poter beneficiare del c.d. “effetto interruttivo” .
Come ultima possibilità resta l’interpello, che appare certamente più complesso nell’ipotesi di “perdita sistematica”.
Nel caso in cui la società non superi né il test di operatività né quello delle perdite triennali, la domanda di interpello “cumulativa” è da ritenersi inammissibile, e vanno presentate due diverse istanze .
Se l’istanza viene accolta, e negli anni successivi si presentano le medesime situazioni oggettive che hanno comportato l’accoglimento dell’interpello disapplicativo, non sarà necessario presentare un’altra istanza.