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Società in perdita sistematica: 5 anni il periodo di osservazione

  • di Luigi Mondardini

    L’art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato la disciplina delle società in perdita sistematica.

    E’ stato infatti allungato il periodo di osservazione delle perdite da tre a cinque periodi d’imposta. 
     
    Ciò comporta , con riferimento al modello Unico 2015, per il periodo d’imposta 2014, che occorre considerare il quinquennio 2009 – 2013 per verificare la situazione riferita al  periodo d’imposta 2014.
     
    Tenuto quindi conto delle eventuali  cause di esclusione da verificarsi nel periodo d’imposta 2014 e di  quelle di disapplicazione - riferite queste ultime ad almeno uno dei cinque periodi d’imposta che compongono il periodo di osservazione, ossia dal 2009 al 2013 -  una  società si considera in perdita sistematica quando si realizza alternativamente una delle seguenti due fattispecie, da verificarsi nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione (dal 2009 al 2013):
     
    a) qualora  per tutti e cinque i periodi d’imposta consecutivi, la società dichiari  una perdita fiscale; 
     
    b) se per quattro periodi d’imposta all’interno del quinquennio di cui sopra, la società dichiara una perdita fiscale, e nel quinto anno (uno qualsiasi all’interno del quinquennio) dichiara invece un reddito imponibile, ma inferiore a quello minimo richiesto dall’art. 30 della Legge n. 724/94.
     
    Al verificarsi delle situazioni suindicate, la Società dovrà indicare il reddito minimo presunto previsto dall’art. 30 della Legge n. 724/94. 
     
    Una delle cause di “  disapplicazione”   riguarda l’ipotesi di MOL positivo, inteso quale differenza tra il valore della produzione (aggregato A del conto economico) e i costi della produzione (aggregato B del conto economico), senza tener conto degli ammortamenti (voce B.10) e degli accantonamenti (voci B.12 e B.13). 
     
    Inoltre nella determinazione del MOL devono essere esclusi, al pari degli ammortamenti, anche i canoni di leasing relativi ai beni strumentali indicati nella voce B.8 del conto economico. 
     
    La causa di disapplicazione riferita al MOL si applica solo in caso di società in perdita sistematica e deve essere verificata in almeno uno dei cinque periodi d’imposta precedenti, ossia nel  “quinquennio di osservazione” .
     
    Il periodo d’imposta in cui il MOL è positivo viene eliminato  dal quinquennio di osservazione, con conseguente venir meno dello status di società in perdita sistematica. 
     
    Occorre peraltro osservare come la presenza di un MOL positivo riferito al 2014,  ma non anche in uno dei cinque periodi d’imposta in perdita (dal 2009 al 2013), comporti l’inserimento della società tra quelle in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2014.
     
    Il MOL 2014 consentirebbe di escludere la società per i successivi  cinque anni ove si continuasse a dichiarare delle perdite, poiché dal prossimo periodo d’imposta il 2014 entrerebbe nell’ambito del quinquennio di osservazione.
     

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