Il Decreto Competitività (D.L. 91 del 2014), entrato in vigore il 25 luglio, a introdotto due significative novità in tema di diritto societario.
Si tratta della riduzione del capitale sociale minimo per le S.p.A. e abrogazione dell’organo di controllo per le S.r.l.
La prima grande novità introdotta dal D.L. 91 del 2014 è la riduzione del capitale sociale minimo delle società per azioni.
L’articolo 2327 del Codice civile, infatti, prevede che esse debbano essere costituite con almeno 120.000 euro.
L’articolo 20 comma 7 del Decreto, invece, stabilisce che esso debba essere ridotto a 50.000 euro, favorendo così l’accesso al mercato dei capitali di rischio e di debito.
Con tale provvedimento si intende avvicinarsi alla normativa del resto d’Europa che prevede (con la direttiva europea 77/91/CE e 2012/30/UE) un importo minimo per la costituzione di 25.000 euro.
Va precisato, però, che verranno considerate perdite rilevanti quelle almeno pari ad un terzo di 50.000 euro (artt. 2446 e 2447 Codice civile), provocando un aumento del rischio di scioglimento della società per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale (articolo 2484, comma 1 punto 4, del Codice civile).
La seconda importante novità è quella prevista all’articolo 20 comma 8 del Decreto e riguarda le società a responsabilità limitata; si tratta dell’abrogazione del secondo comma dell’articolo 2477 del Codice civile, il quale prevede l’obbligo di nominare il collegio sindacale se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
Questa disposizione di fatto elimina l’obbligo di nomina di un organo di controllo per le S.r.l., salvo i casi previsti dal comma 3 dell’ art. 2477 Codice civile.
Con il D.L. 91 del 2014 sono state approvate anche altre rilevanti modifiche , quali:
• l’eliminazione del divieto all’emissione di azioni a voto plurimo;
• l’eliminazione del limite proporzionale al capitale sociale per l’emissione di obbligazioni;
• la liberalizzazione dell’emissione di azioni a categoria speciale;
• la revisione dei limiti alle partecipazioni incrociate nel caso di piccole e medie imprese.