Presentando l’istanza entro il 18 marzo , l’Agenzia delle Entrate risponderà entro il 16 giugno.
In assenza di una causa di esclusione o di disapplicazione delle normative delle società non operative o delle società in perdita sistematica, le società sono tenute ad avanzare interpello all’Agenzia delle Entrate per evitare di ricadere nella disciplina delle società di comodo.
Mentre per le società non operative non vi sono recenti novità normative , per quanto riguarda le società in perdita sistematica sono state introdotte modifiche dall’art. 18 del DLgs. 175/2014, assumendo lo status di società di comodo per il 2014 solo se lo stato di perdita si è protratto per un intero quinquennio (2009-2013) e non più per un triennio.
Le Direzioni Regionali delle Entrate sono tenute a rispondere agli interpelli nel termine di 90 giorni.
Si ricorda che l’interpello deve essere “preventivo” e cioè presentato in tempo utile affinché la relativa risposta giunga entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi. Pertanto l’ultima data utile per l’adempimento è rappresentata dal 2 luglio 2015.
In realtà le società avrebbero l’interesse a conoscere l’esito dell’interpello entro il termine per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale.
In altri termini , dal momento che il termine per il versamento è fissato nel 16 giugno 2015 ( 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) , l’interpello andrebbe presentato 90 giorni prima vale a dire entro il 18 marzo 2015 ( o il 17 aprile 2015).
Ovviamente la società potrà presentare l’interpello anche dopo, avvalendosi eventualmente del ravvedimento operoso per integrare il versamento inizialmente effettuato non conoscendo ancora l’esito dell’istanza, considerando che a metà marzo ancora non si possiedono tutti i dati necessari o gli elementi per valutare cause di esclusione o disapplicazione.
Nel caso in cui la società sia nel contempo non operativa e in perdita sistematica, in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione, vanno presentate due istanze separate, una per ciascuna disciplina.
L’istanza di disapplicazione può essere presentata o in plico raccomandato A/R o a mezzo di consegna diretta all’Ufficio territorialmente competente.
Nel primo caso l’istanza si considera presentata non all’atto della spedizione, bensì all’atto della ricezione del plico da parte dell’Ufficio , ragione per cui i 90 giorni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la risposta decorrono dalla ricezione dell’istanza.