Arduo il compito del contribuente chiamato a dover dimostrare le oggettive situazioni che hanno impedito il superamento del test di operatività e delle perdite triennali.
Le istanze di “interpello disapplicativo” devono essere necessariamente presentate almeno 90 giorni prima dalla scadenza del termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Pertanto entro il 2 luglio i contribuenti che non possono avvalersi di cause di esclusione o di disapplicazione dovranno quindi formalizzare con apposita istanza le “oggettive situazioni” che impediscono il superamento del test di operatività o delle perdite triennali.
Non è mai stato chiarito che cosa si debba intendere per “oggettive situazioni” che consentirebbero di non applicare la normativa sulle società di comodo; un’indicazione può quindi venire dalla prassi e dalla giurisprudenza che si sono andate formando nel tempo.
Su questo sono intervenute le Circolare n.5/E e n. 44/E del 2007, per precisare che le oggettive situazioni devono in ogni caso dipendere da situazioni di carattere oggettivo, non influite da scelte discrezionali dell’imprenditore. Possono inoltre riguardare anche solo alcuni rami dell’attività complessiva aprendo quindi la strada ad una disapplicazione parziale della normativa.
Certamente molto arduo dimostrare che le situazioni oggettive addotte non siano riconducibili alla volontà dell’imprenditore in tutti quei casi in cui l’impresa debba misurarsi con una perdita triennale.
Tra i casi oggetto di analisi ricordiamo quelli relativi alle imprese immobiliari, alle holding e alle società in liquidazione volontaria; numerose poi le sentenze riferite a particolari casistiche dove viene definito un quadro abbastanza eterogeneo di situazioni in grado di giustificare il mancato superamento del test di operatività o delle perdite triennali.
Più difficile infine affrontare la problematica per le società in perdita sistematica, introdotte soltanto con il D.L. 138/2011; in questi casi manca un riferimento alla giurisprudenza, che impedisce ai contribuenti di poter prevedere, in anticipo, il possibile esito dell’istanza.