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Società di comodo in perdita sistematica

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto semplificazioni ha introdotto un’importante novità in materia di società di comodo “in perdita sistematica”.

    Potranno infatti essere considerate  in perdita sistematica soltanto le società che nei “cinque periodi” ( e non tre)  d’imposta precedenti hanno riportato una perdita fiscale oppure in quattro esercizi una perdita fiscale e in uno abbiano conseguito un  reddito imponibile inferiore a  quello  minimo.
     
    Pertanto  una società potrà considerarsi in perdita sistematica per l’anno 2014 solo se ha riportato una perdita fiscale negli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 , o, al limite, un reddito inferiore a quello minimo in uno degli esercizi e una perdita fiscale negli altri.
     
    Così ad esempio  se una società era in perdita sistematica nell’anno 2013 (avendo  registrato una perdita fiscale negli anni 2010, 2011 e 2012)  ma la  stessa società nel 2009 aveva riportato un risultato positivo, e supponendo che abbia chiuso anche l’esercizio 2013 con una perdita fiscale,  nonostante il perdurare della perdita la società non potrà essere considerata in perdita sistematica nell’anno 2014.
     
    Alla luce di quanto sopra si  potrà  considerare la possibilità   di un ricalcolo degli acconti secondo il metodo previsionale, escludendo quindi tutte le penalizzazioni che la disciplina in tema di perdite sistematiche ha comportato.
     
    In particolare per i soggetti Ires,  potranno essere utilizzate le perdite degli esercizi precedenti (mentre, nel 2013, essendo la società in perdita sistematica, era precluso l’utilizzo delle perdite). 
    Si ricorda  che , con  riferimento alla perdita degli esercizi precedenti,  la stessa potrà essere utilizzata solo nel limite dell’80%.
     
    Inoltre non dovrà essere calcolata l’imposta applicando la maggiorazione dell’aliquota pari al 10,5% , che comportava un innalzamento della aliquota dal  27,5% al 38%. 
    In definitiva il calcolo dell’imposta con il metodo previsionale non dovrà pertanto tenere in considerazione la maggiorazione Ires applicata, in quanto non più dovuta. 
     
    Naturalmente ove la previsione risulti in seguito  errata, la società dovrà sottostare all’irrogazione delle sanzioni previste , in ogni caso che sono ravvedibili.
     
     
     

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