Nel corso del 2014 è stata modificata la disciplina delle società in perdita sistematica.
Per il periodo di osservazione si è passati da tre a cinque ; pertanto, con riferimento al modello Unico 2015, per il periodo d’imposta 2014, si deve verificare il quinquennio 2009 – 2013 per determinare la posizione del periodo d’imposta 2014.
Restano salve le cause di esclusione da verificarsi nel periodo d’imposta 2014 e quelle di cui al provvedimento direttoriale 11 giugno 2012 da verificarsi in almeno uno dei cinque periodi d’imposta che compongono il periodo di osservazione, ossia dal 2009 al 2013.
Rimane sempre la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo .
La società in perdita sistematica o “non operativa” subisce le seguenti conseguenze:
- di dover dichiarare un reddito imponibile minimo ( che si ottiene applicando i coefficienti previsti ad alcuni beni iscritti nell’attivo) nonché di un valore della produzione minimo ai fini Irap;
- limitazione all’utilizzo del credito Iva, il quale non può essere compensato orizzontalmente con altri tributi, né richiesto a rimborso né ceduto ; resta ferma la possibilità di utilizzo interno nell’ambito delle liquidazioni periodiche;
- riporto delle perdite fiscali pregresse solo per abbattere il reddito eccedente quello minimo determinato nei modi di cui sopra.
Ai fini della verifica dell'esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto dell'applicazione della normativa sulle società di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.