> > >

Le penalizzazioni connesse alla perdita sistematica

  • di Luigi Mondardini

    Per effetto del terzo esercizio consecutivo di perdita sistematica, le limitazioni scatteranno soltanto a decorrere dall’esercizio successivo.

    Sono considerate in perdita sistematica le società che presentano perdite fiscali  per tre periodi d'imposta consecutivi, oppure,  nel triennio di osservazione, due in perdita e una con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo previsto, come risulta applicando le disposizioni dell'articolo 30 della Legge 724/1994. 
    In presenza di tali condizioni , le  società  sono  considerate di comodo a decorrere dall’anno successivo. 
    Le  società “non operative” sono considerate di comodo nell’esercizio stesso in cui non superano il test di operatività. 
     
    E’ quindi sufficiente – ad esempio -  che una società abbia riportato un reddito superiore a quello minimo previsto nell’anno 2010, anche in presenza di perdite fiscali nel 2011 e 2012, la stessa non potrà essere considerata in perdita sistematica nell’esercizio 2013, anche se quest’anno chiude la dichiarazione con una perdita d’esercizio.
    Viceversa ,per effetto del rilevamento di perdite fiscali nel triennio 2011-12-13 , nel 2014, la società sarà considerata in perdita sistematica con le conseguenze previste ai fini delle imposte dirette ed Iva.
     
    In  particolare ai fini delle imposte sul reddito scatta  l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto; inoltre per  i soggetti Ires è  prevista una maggiorazione dell’aliquota pari al 10,5% che fa sì di portare  l’aliquota dal 27,5% al 38%).Ai fini IRAP l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto.
     
    Le conseguenze sotto il profilo dell’IVA sono l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o di cedere l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione; si  potrà solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. 
    Nel caso in cui Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale. 
     
    Quando la Società non supera  il test di operatività o delle perdite triennali,occorre verificare se non siano applicabili le cause di esclusione o disapplicazione della normativa.
     
    Le cause di esclusione sono applicabili sia alle società non operative che a quelle in perdita sistematica. Le cause di disapplicazione sono diverse per le società in perdita sistematica e per le non operative .
     
    In particolare con riferimento alle cause di disapplicazione le stesse devono essere riferite a uno dei tre periodi d’imposta in cui è stata riportata la perdita e determineranno un’interruzione nel “periodo di osservazione” (nel caso delle società in perdita sistematica), mentre dovranno essere direttamente riferite all’esercizio in cui non viene superato il test di operatività per le società non operative. 
     
    Infine si ricorda che qualora non sia possibile richiamare né le  cause di esclusione né quelle di disapplicazione, sarà necessario presentare domanda di interpello disapplicativo.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link