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Società di comodo al vaglio dei test

  • di Luigi Mondardini

    Test di operatività e test delle perdite sistematiche per verificare l’applicazione della disciplina delle società di comodo.

    Si tratta di una doppia verifica cui la società sono chiamate a confrontarsi, che obbliga a un’analisi preventiva che potrebbe portare a dover imboccare la strada dell’interpello disapplicativo.
     
    Sussistono peraltro numerose ipotesi in cui è possibile evitare l’applicazione della normativa ricorrendo alle cause di  esclusione e di disapplicazione automatica.
     
    Le cause di esclusione sono valide sia per società non operative che per quelle in perdita sistematica; in presenza di tali situazioni è possibile sottrarsi all’applicazione di entrambe le discipline.
    Inoltre le cause di esclusione trovano un’applicazione estremamente rapida dovendo fare riferimento  al solo anno 2013.
    Così si avrà l’esclusione se il 2013 corrisponde al primo periodo di imposta, oppure i soci non siano inferiori a 50, o ancora dipendenti mai inferiori a 10 unità nei due esercizi precedenti .
    Sarà pertanto sufficiente indicare la causa di esclusione per evitare di compilare il relativo prospetto.
     
    Quando non scatta una causa di esclusione, occorre verificare l’eventuale applicazione di una delle cause di disapplicazione, che però risultano differenziate tra società non operative ed in perdita sistematica.
     
    Per le società non operative le cause di disapplicazione sono state previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008 del 14 febbraio 2008, e devono verificarsi nell’anno 2013 per poter evitare le penalizzazioni previste in caso di mancato superamento del test di operatività. 
    Naturalmente andrà verificato che la Società non ricada nella disciplina delle perdite sistematiche. 
     
    Diverso il trattamento delle cause di disapplicazione per le società in perdita sistematica, introdotte  dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11.06.2012 (prot. n.2012/87956). Il periodo sotto “osservazione” sarà l’intero triennio; infatti  la società dovrà verificare se una delle cause di disapplicazione si sia verificata in almeno un esercizio del triennio, al fine di poter usufruire dell’interruzione.
    Con riferimento al 2013, la società dovrà verificare se nel triennio 2010-2012 si sia verificata una delle cause di disapplicazione, al fine di poter sfuggire alla disciplina delle società in perdita sistematica nel 2013. 
     
    Se ad esempio nell’anno 2011, pur essendo in perdita, la Società ha registrato un Margine Operativo Lordo (MOL) positivo , tale condizione le consentirà di non essere considerata in perdita sistematica sia nel 2013 che nel 2014.
     
     

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