Spesso le istanze disapplicative previste dal co.4-bis, art.30, L. n.724/94 vengono respinte.
Adeguandosi alle richieste del Fisco, e dunque considerando¬si società non operativa, sarà eventualmente possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui non ci si intenda adeguare facendo pertanto emergere in dichiarazione uno scostamento tra il reddito presunto e quello effettivo, ciò potrà costituire il presupposto di un avviso di accertamento.
In questa evenienza l’atto di accertamento potrà essere impugnato.
Occorre peraltro segnalare che l’impugnazione del diniego all’istanza disapplicativa forma oggetto di dibattito da parte della giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento vi sarebbe addirittura un obbligo di impugnativa, a pena della successiva inammissibilità del ricorso contro l’accertamento.
Altri sostengono viceversa che l’impugnativa costituisce una facoltà del¬la società istante, senza pregiudizio dell’ulteriore azione verso l’avviso di accertamento.
Importante il pronunciamento della Cassazione con la sent. N. 16183/14 secondo il quale l’omessa presentazione della domanda di interpello relativa alle società non operative «non comporta l’inam¬missibilità del successivo ricorso, per cui il contribuente, nonostante ciò, ben può dimostrare in giudizio che, nel caso in oggetto, sussiste la prova contraria che consente la disapplicazione del regime antielusivo».
Quest’ultimo orientamento si allinea a quello delle Entrate (Circolare n.32/E/10).