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Incertezza sull'acconto TASI

  • di Luigi Mondardini

    La legge di conversione del decreto "salva–Roma" prevede per il pagamento TASI le stesse scadenze dell' IMU.

    Sono rispettivamente il 16 giugno per la prima rata ed il  16 dicembre per la seconda: il calcolo della prima rata dovrà essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente,come per l'IMU, tuttavia per il 2014 è stata a introdotto una deroga.
     
    Sono infatti previste due diverse situazioni in relazione alla data di pubblicazione nel sito del Mef delle delibere con le quali i consigli comunali, fino al 31 luglio, possono fissare le aliquote. 
     
    Se le delibere sono state inserite sul sito ministeriale entro il 31 maggio (a tal fine i comuni dovranno inviarle al Mef entro il 23 maggio), tutti i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il versamento del 16 giugno sulla base di quanto deliberato dai Comuni.
    Nel caso in cui, invece, la delibera non dovesse risultare pubblicata entro il 31 maggio,   per le abitazioni principali il versamento dovrà essere eseguito in un'unica rata entro il 16 dicembre; per tutti gli altri immobili i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il pagamento dell'acconto di giugno applicando l'aliquota dell'1 per mille, per poi conguagliare, con il saldo di dicembre, il tributo dovuto sulla base delle decisioni adottate dai comuni. 
     
    Quindi in mancanza della pubblicazione da parte del  Mef entro il 31 maggio, il versamento del 16 giugno, calcolato con l'aliquota di base dell'1 per mille, interesserà comunque i proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali, ma  anche  gli inquilini, se si tratta di fabbricati locati; (  sono le seconde case, i capannoni, i negozi, gli uffici e le aree edificabili).
    Sussiste il rischio che questi contribuenti si trovino a dover pagare somme che successivamente potrebbero risultare non dovute qualora il comune dovesse assoggettare alla Tasi solo le abitazioni principali.
     
    In particolare per i conduttori   il calcolo risulterà non facile : ancora non è chiaro quale sarà la percentuale dell'imposta (tra il 10 e 30 per cento) che  dovranno pagare (lo stesso problema interessa il proprietario tenuto a versare la restante parte dell'imposta); inoltre  non sempre l'inquilino possiede i dati su cui effettuare i calcoli cioè  la rendita catastale dell'immobile di cui hanno la detenzione: l'obbligo di indicare i dati catastali nel contratto di locazione è stato infatti previsto per i contratti registrati dal 1° luglio 2010. 

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