Entro il prossimo 16 ottobre è in scadenza il versamento dell’acconto TASI.
Si tratta degli immobili ubicati in comuni (circa 5.000) che non avevano approvato aliquote e detrazioni entro il 23 maggio ma vi hanno provveduto entro il 10 settembre.
Per il calcolo dell’imposta occorre verificare i parametri di calcolo pubblicati entro lo scorso 18 settembre.
A differenza dell’IMU dove i fabbricati destinati ad abitazione principale risultano esenti, la TASI è dovuta anche per questi fabbricati e relative pertinenze.
Con riferimento a tali immobili i Comuni hanno introdotto agevolazioni per cercare di graduare il prelievo, con risultati però spesso macchinosi e complicati .
Esistono molte varianti che rendono certamente non agevole il calcolo dell’imposta. La situazione meno complessa è quella in cui i Comuni hanno deciso di agire solo sull’aliquota applicabile alle prime case.
Si tratta dell’ipotesi più semplice, tuttavia si ottiene un’imposta che non considera il pregio dell’immobile e la situazione del nucleo familiare.
Tale aliquota non può superare il 2,5 per mille, a meno che il comune non si sia avvalso della possibilità introdotta dal DL 16/14 di un incremento dello 0,8 per mille: in tal caso va verificato esattamente a quali immobili applicare tale incremento .
In molti casi i Comuni hanno deciso di introdurre una riduzione al prelievo attraverso la previsione di una detrazione fissa, da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto , indipendentemente dalla quota di possesso.
E’ inoltre utilizzabile sulle pertinenze per la parte eccedente rispetto all’imposta dovuta sull’abitazione.
Anche in questo caso non si dà rilevanza al pregio dell’immobile e alla situazione familiare; tuttavia può accadere che di fatto la detrazione esoneri dal versamento i contribuenti che possiedono immobili che presentano una rendita modesta.
Diffusa anche la forma alternativa di detrazione in funzione del valore dell’immobile, cioè stabilita per scaglioni decrescenti all’aumentare della rendita catastale dell’immobile.
In tal caso occorrerà verificare la rendita catastale dell’immobile (eventualmente sommando quella delle pertinenze se il regolamento lo prevede) e verificare in quale scaglione ci si trova al fine di individuare la detrazione spettante.
Si tratta di un’ipotesi che ha il vantaggio di agevolare gli immobili meno prestigiosi, anche se introduce complicazioni di calcolo in capo ai contribuenti,soprattutto per quei Comuni che hanno deliberato numerosi scaglioni.
Altra agevolazione concessa è quella relativa ad una detrazione, di solito in aggiunta rispetto ad altre, riconosciuta in relazione ai figli del contribuente.
Così come il riconoscimento di ulteriori detrazioni (normalmente in aggiunta alle precedenti) concesse quando il nucleo familiare presenta situazioni meritevoli.
Può trattarsi dell’anzianità dei contribuenti (ovvero anche di uno dei familiari residenti nell’immobile); oppure quando nel nucleo familiare è presente un disabile (con la necessità di definire tale status per il presente scopo), ovvero ancora quando in nucleo familiare presenta un ISEE che non supera un determinato tetto massimo (obbligando chi intende beneficiare di tale detrazione a dotarsi del calcolo dell’ISEE).
Quelle suindicate sono solo alcune agevolazioni contenute nei regolamenti comunali , con tutte le problematiche connesse alla loro interpretazione e applicazione pratica.