Occorre attendere sino alla fine di maggio per capire se e quanto versare per l’acconto TASI in scadenza il 16 di giugno.
La Legge Finanziaria per il 2014 disciplina le modalità di versamento TASI ed è stata oggetto di modifiche recenti in sede di conversione del DL 16/14.
In particolare , per il solo 2014, sono state diversificate le modalità di versamento del nuovo tributo sui servizi indivisibili a seconda della tipologia di immobile interessato.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, a meno che non venga pubblicata alla data del 31 maggio 2014 nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso “le relative modalità e aliquote”.
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata è effettuato applicandosi l’aliquota base (quindi 1 per mille), qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014. Il relativo conguaglio avverrà entro la scadenza del saldo (16 dicembre) sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate .
Nell’ambito dell’ipotesi “abitazione principale” andranno ricomprese le pertinenze, da individuare secondo le regole IMU e quindi una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7, così come le assimilazioni ex lege e quelle stabilite dal regolamento comunale se il Comune dovesse averlo approvato entro la scadenza del 31 maggio.
Pertanto nel caso in cui alla data del 31 maggio sul sito delle Entrate non sia ancora presente la delibera TASI, entro il 16 giugno si procederà al versamento dell’imposta degli immobili diversi dall’abitazione principale. Se invece la delibera venisse pubblicata entro tale data, occorrerà versare l’acconto TASI sulla base delle nuove aliquote.
Nel caso in cui un Comune non abbia deliberato le aliquote entro maggio, l’ abitazione principale risulterà esclusa dall’acconto e tutti gli altri immobili assoggettati all’1 per mille. Questo scenario apparentemente più semplice deve fare però i conti con il vincolo complessivo al prelievo secondo il quale la somma tra aliquota IMU e quella TASI non può superare l’aliquota IMU massima, quindi il 10,6 per mille (ipotizziamo che il Comune non si sia avvalso della facoltà di disporre la deroga dello 0,8 per mille introdotta dal DL 16/14).
Partendo dal fatto che molti Comuni hanno fissato aliquote IMU prossime al massimo, questo comporta che l’1 per mille di TASI potrebbe essere, a consuntivo, non dovuto in tutto o in parte. Ciò avvierebbe probabilmente una considerevole mole di richieste di rimborsi.
Al momento dunque regna la massima incertezza , tendendo conto che restano pochissimi giorni per liquidare l’imposta e predisporre le relative deleghe di versamento .