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Saldo TASI al 16 dicembre

  • di Luigi Mondardini

    Entro il prossimo 16.12.2014 va effettuato il versamento della seconda rata TASI a saldo.

    Si applicano le aliquote, detrazioni e agevolazioni previste per il 2014 dalla delibera comunale che risulta pubblicata sul sito Internet del MEF entro il 18.9.2014.
     
    Il versamento riguarda anche gli immobili ubicati nei Comuni per i quali non risulta pubblicata alcuna delibera alla data del 18.9.2014. In tali casi l’imposta va calcolata applicando l’aliquota dell’1‰, fermo restando il rispetto del limite massimo di imposizione complessiva IMU – TASI.
     
    A regime, la TASI va versata in 2 rate scadenti il 16.6 ed il 16.12.
    Per il 2014, primo anno di applicazione dell’imposta, si sono susseguite una serie di deroghe a quanto previsto a regime. 
     
    In particolare si rammenta che  il DL c.d. “Salva Roma-ter”  ha differenziato le modalità di versamento in base alla tipologia dell’immobile, prevedendo il versamento della TASI 2014 :
     
    - in unica soluzione entro il 16.12.2014, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, salvo diversa delibera comunale pubblicata sul citato sito Internet entro il 31.5.2014;
     
    - in 2 rate, per gli immobili diversi dall’abitazione principale: la prima rata, da versare entro il 16.6.2014, determinata utilizzando l’aliquota base dell’1‰, se il Comune non ha deliberato diversamente entro il 31.5.2014;  la seconda rata, da versare entro il 16.12.2014, a saldo, sulla base della delibera comunale pubblicata sul citato sito Internet entro il 28.10.2014. In caso di mancata pubblicazione, con applicazione dell’aliquota dell’1‰;
     
    Il DL c.d. “Decreto Renzi”  ha differito al 16.10.2014 il termine di versamento della prima rata TASI nei Comuni per i quali al 31.5.2014 non risultava pubblicata la delibera TASI 2014.
    Detti Comuni hanno potuto deliberare fino al 10.9.2014, con relativa pubblicazione entro il 18.9.2014;  in caso di assenza della delibera comunale anche alla data del 18.9.2014, ha previsto il versamento in unica soluzione entro il 16.12.2014, con applicazione dell’aliquota dell’1‰, fermo restando il rispetto del limite massimo di imposizione complessiva IMU – TASI.
     
    Considerato quanto sopra, ora possono presentarsi le seguenti situazioni:
     
    a) prima rata TASI 2014 versata  entro il 16.6.2014 per i soli immobili diversi dall’abitazione principale ovvero per gli immobili previsti dalla delibera comunale entro il 31.5.2014, con le aliquote, detrazioni e agevolazioni fissate dalla stessa;  entro un termine successivo (più favorevole) previsto dalla delibera comunale entro il 31.5.2014, con aliquote, detrazioni e agevolazioni fissate dalla stessa;  entro il 16.10.2014 con aliquote, detrazioni e agevolazioni fissate dalla delibera comunale entro il 18.9.2014;
     
    B) prima rata non versata per previsione della delibera comunale, per assenza della stessa al 18.9.2014 ovvero per applicazione della normativa nazionale riferita all’abitazione principale.
     
    Si rammenta che con la Risoluzione 23.6.2014, n. 1/DF, il MEF ha invitato i Comuni a stabilire un “termine ragionevole” entro il quale i contribuenti possano regolarizzare l’insufficiente o ritardato versamento senza sanzioni ed interessi, in applicazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente.
     
    In tutti casi, il versamento della seconda o unica rata della TASI 2014 va effettuato entro il prossimo 16.12.2014, applicando quanto previsto per il 2014 dalla delibera comunale pubblicata entro il 18.9.2014, con eventuale conguaglio di quanto versato con la prima rata.
     
    Come sopra accennato, nei Comuni per i quali alla data del 18.9.2014 non risulta
    pubblicata nessuna delibera TASI 2014, il versamento va effettuato applicando l’aliquota dell’1‰, fermo restando che la sommatoria dell’aliquota IMU e TASI non può essere superiore al 6‰ per l’abitazione principale e al 10,6‰ per gli altri immobili.
     
    Ciò comporta che va posta particolare attenzione alla “data di pubblicazione” riportata nel sito Internet, in quanto, se successiva al 18.9.2014, rende non applicabile per il 2014 la relativa delibera.
     

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