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Tax crediti: esclusi campeggi e bed & breakfast

  • di Luigi Mondardini

    Chiarimento del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo .

    Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha fornito  nuove indicazioni sul credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
    Si ricorda che è previsto l’invio delle istanze a partire dal 12 ottobre .
    Con riferimento alla nozione di “struttura alberghiera”, viene precisato  che possono beneficiare del credito d’imposta le strutture così come definite nel DM 7 maggio 2015.
     
    Per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
     
    Sono strutture alberghiere:
     
    - gli alberghi
    - i villaggi albergo
    - le residenze turistico-alberghiere
    - gli alberghi diffusi, 
    - nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
     
    Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento dell’agevolazione:
     
    - i campeggi
    - le aree di sosta
    - i parchi vacanza
    - i bed & breakfast
    - gli affittacamere per brevi soggiorni
    - le case e gli appartamenti per vacanze.
     
    Per quanto riguarda il caso di una struttura alberghiera che gestisce anche un residence, per cui sono state sostenute spese di ristrutturazioni straordinarie per renderlo fruibile, l’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta può essere presentata dal rappresentante legale di un’impresa alberghiera che svolge tale attività ai sensi dell’art. 2 del DM 7 maggio 2015 e che le spese eleggibili sono quelle che l’impresa alberghiera sostiene per tale struttura ricettiva e non per altre.
     
    Viene  evidenziata la rilevanza dell’attestazione delle spese, precisando che spetta al soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l’ammissibilità, sulla base della documentazione fornitagli dal legale rappresentante.
     
    Non ammessa la firma manuale delle istanze
    L’istanza deve, infatti, riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del legale rappresentante.
     
    Anche l’attestazione deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del soggetto autorizzato ad attestare l’effettività delle spese sostenute.
     
    Sotto il profilo procedurale, si ricorda che la fase di compilazione dell’istanza nel Portale dei Procedimenti, iniziata lo scorso 15 settembre, si chiude il 9 ottobre(alle ore 16); una volta conclusa la fase preparatoria, non sarà più possibile compilare le istanze e le attestazioni nel Portale.
     

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