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Credito di imposta Art-Bonus

  • di Luigi Mondardini

    Il c.d. “Decreto Cult-Turismo” ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta (c.d. “Art – Bonus”) .

    Detta agevolazione è finalizzata “a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità” per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
     
    Ammonta al  65% delle somme erogate per il 2014 e 2015 e al 50% per il 2016.
     
    Il credito d’imposta spetta a tutti i soggetti che effettuano le predette erogazioni liberali, indipendentemente dalla natura e forma giuridica.
     
    Il credito in esame spetta in misura non superiore al 5‰ dei ricavi ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 per i titolari di reddito d’impresa; in misura non superiore al 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile nel mod. UNICO per le persone fisiche e gli enti che non esercitano un’attività commerciale.
     
    Il credito d’imposta in esame è riconosciuto per le erogazioni liberali  in denaro (sono escluse dall’agevolazione le erogazioni in natura),  finalizzate  ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora l’erogazione sia destinata a soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi; al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art. 101, D.Lgs. n. 42/2004);  alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti / istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
     
    Il credito d’imposta è determinato in misura percentuale sulle erogazioni liberali effettuate:
    -  in  particolare, lo stesso è pari al  65% delle erogazioni effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare); 
    - 50% delle erogazioni effettuare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
     
    Il credito spetta entro specifici limiti massimi differenziati a seconda del soggetto che effettua l’erogazione: 
    - non può superare  il 15% del reddito imponibile se colui che effettua la liberalità è una persona fisica, residente / non residente, che non esercita un’attività d’impresa. 
    - Il 5‰ dei ricavi ,se il soggetto erogante è titolare di reddito d’impresa. 
     
    Il credito d’imposta per le erogazioni liberali  va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed  è utilizzabile con modalità differenziate a seconda del soggetto. 
     
    In particolare: le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono un’attività d’impresa utilizzano il credito nel mod. UNICO.
    In base a quanto precisato nella Circolare n. 24/E, la prima quota del credito (1/3 di quanto spettante) può essere fruita, ai fini del versamento dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è effettuata l’erogazione liberale.
    Così, per le erogazioni effettuate nel 2014, la prima quota sarà utilizzabile nel mod. UNICO 2015. L’eccedenza non utilizzata è riportabile nel mod. UNICO delle annualità successive senza alcun limite di tempo.
     
    I i soggetti titolari di reddito d’impresa utilizzano il credito in compensazione nel mod. F24. L’utilizzo, nei limiti di 1/3 di quanto maturato, è consentito a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale. Così, per le erogazioni effettuate nel 2014, la prima quota sarà utilizzabile dall’1.1.2015.
    La quota pari ad 1/3 del credito maturato “costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito”.
    L’eccedenza non utilizzata può essere compensata nei successivi periodi d’imposta “secondo le modalità proprie del credito”.
     
    La citata Circolare n. 24/E precisa che al credito in esame non è applicabile quanto previsto dall’art. 31, DL n. 78/2010 in base al quale la compensazione non è consentita in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a € 1.500;  va indicato nel quadro RU del mod. UNICO.
     
    Relativamente al credito in esame  ai fini del relativo riconoscimento, nella Circolare n. 24/E è specificato che   il versamento dell’erogazione va effettuato esclusivamente tramite  una banca;  un ufficio postale;  sistemi di pagamento ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
     
    Il beneficiario della somma è tenuto a  comunicare mensilmente, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le erogazioni ricevute nel mese di riferimento.
     
     
     
     

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