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ACE (aiuto alla crescita economica) proroga e percentuali

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità per l'anno 2014 proroga l'agevolazione ACE e incrementa l'aliquota percentuale da applicare per il calcolo del rendimento nozionale per gli anni 2014-2016

    Sono state introdotte due novità in materia di ACE: l’aumento del beneficio al 4,00% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (4,50% per il 2015 e 4,75% per il 2016); l’irrilevanza, ai fini della determinazione degli acconti per il 2014, del suddetto incremento del coefficiente Ace.
     
    La norma prevede che i beneficiari della deduzione Ace debbano calcolare l’acconto sulle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e 2015 utilizzando l’aliquota per il computo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al precedente esercizio.
     
    Gli altri presupposti della deduzione ACE rimangono immutati rispetto alla normativa di riferimento.
    L'Agevolazione ACE   è costituito dalla detassazione del reddito per un importo coincidente con il rendimento nozionale pari al 3% (4% per 2014, 4,5% per il 2015 e 4.75% per il 2016) del nuovo capitale di rischio immesso in azienda.
    I soggetti interessati sono le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, le società di persone e le persone fisiche titolari di redditi di impresa in contabilità ordinaria. 
     
    Per i soggetti IRES l’agevolazione si applica sulla variazione del capitale proprio. Rilevano quali variazioni in aumento del capitale proprio i conferimenti e i versamenti in denaro e gli utili accantonati a riserva, tranne quelli destinati a riserve non disponibili. 
     
    Per i soggetti IRPEF (imprenditore individuale, impresa familiare, società di persone)  l'agevolazione si applica sull’intero patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio comprensivo del risultato d'esercizio e al netto dei prelievi di utile.
     
    Sono esclusi dal beneficio le società che sono assoggettate a fallimento, sin dall’inizio del periodo in cui interviene la dichiarazione di fallimento , a liquidazione coatta amministrativa, , ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, svolgono come attività prevalente quella per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 155 D.P.R. 917/1986; enti non commerciali 
     
     

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