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Beni strumentali nuovi: in arrivo un credito di imposta

  • di Luigi Mondardini

    Il D.L. 91/2014 introduce un credito di imposta in relazione all’acquisto di determinati beni mobili strumentali nuovi.

    I soggetti interessati sono esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della Tabella ATECO  nel periodo che va dal 5 giugno 2014 al 30 giugno 2015.
     
    Per tali  investimenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% che va determinato sulla base della differenza tra ammontare degli investimenti effettuati nel suddetto periodo e la  media degli investimenti eseguiti sui medesimi beni realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti.
     
    E’ necessario tener conto che per le imprese costituite da meno di cinque anni  si deve aver riguardo alla media degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti, anche se inferiori a cinque; per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 (ammesse comunque all’agevolazione). si ha riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
     
    Inoltre nel calcolo della media è possibile escludere il periodo d’imposta in cui gli investimenti sono stati maggiori. Infine non assumono rilievo gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10.000.
     
    Il  credito d’imposta maturato va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, e deve essere indicato nella dichiarazione in cui lo stesso è sorto  ed in quelle successive in cui avviene l’utilizzo. 
     
    Il  credito d’imposta ottenuto non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap  ed  è utilizzabile esclusivamente in compensazione . 
     
    La prima quota annuale è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (nel 2015 per le imprese che maturano il credito d’imposta per investimenti effettuati nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014).
     
    Il credito viene revocato qualora i beni oggetto dell’investimento agevolato siano ceduti a terzi, ovvero autoconsumati o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Ciò significa che per i beni acquisti ed agevolati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), la cessione non può avvenire prima 1° gennaio 2017, mentre per quelli acquisiti nel 2015 (fino al 30 giugno), l’alienazione non può avvenire fino al 31 dicembre 2017. 
     
    Il credito d’imposta indebitamente utilizzato dovrà  essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si  è verificata  una delle ipotesi di decadenza.
     

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