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Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174, il DM 27.5.2015 attuativo del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo .

    In particolare, il decreto in oggetto definisce:
     
    - le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; 
    -  i soggetti beneficiari; 
    - i costi ammessi al credito d'imposta;  
    - l'ammontare dell'agevolazione concedibile;le modalità di fruizione e la cumulabilità del credito d'imposta; 
    -  la documentazione da conservare, i controlli dell'Agenzia delle Entrate e le attività di monitoraggio da parte del Min. Economia e Finanze.
     
    Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
     
    - lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
     
    - ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto elenco;
     
    - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
     
    - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
     
    Le attività sopramenzionate devono essere realizzate per "conto proprio".
     
    Non si considerano attività di ricerca e sviluppo, invece, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
     
     

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