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Ridefiniti alcuni crediti d’imposta

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 21 marzo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che individua le modalità applicative della rideterminazione di una serie di crediti d’imposta.

    Si tratta di tagli che assicurano, comunque, l’85% del beneficio originariamente stabilito. Le riduzioni partono dal 2015 per l’autotrasporto, dal 2014 per gli altri settori interessati.
     
    In particolare diminuiscono del 15%, dall’1 gennaio 2014 i crediti d’imposta a favore:  degli esercenti sale cinematografiche (articolo 20 del Dlgs 60/1999), dei gestori di reti di teleriscaldamento (articolo 2, comma 12, della legge 203/2008), delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000), delle imprese costruttrici, importatrici e degli installatori di  impianti di alimentazione a gas metano o a Gpl (articolo 1del Dl legge 324/1997).
     
    Dalla stessa data, ridotto del 15%, inoltre, lo sconto relativo alle aliquote dell’accisa su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12, tabella A allegata al Dlgs 504/1995).
     
    Per alcuni crediti d’imposta, sempre dall’1 gennaio 2014, sono state riviste le soglie di spesa per usufruire del relativo beneficio.
     
    Nella tabella A al Dpcm i nuovi importi. I regimi di favore interessati sono quelli riguardanti: i soggetti che erogano borse di studio a studenti universitari (articolo 1, commi da 285 a 287, della legge 228/2012); le imprese che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali (articolo 11-bis, comma 1 del Dl 179/2012); i titolari di reddito d’impresa che assumono personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale, per svolgere attività di ricerca (articolo 24,del Dl 83/2012).
     
    Non diminuiscono il credito d’imposta diretto alle imprese che finanziano progetti di ricerca presso le università o gli enti pubblici di ricerca (articolo 1 del Dl 70/2011) e quello riservato agli imprenditori agricoli che investono e acquistano nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate.
     
    In questi due casi l’agevolazione è soltanto più dilazionata: il taglio dell’85% riguarda, infatti, soltanto l’anno 2014 e il residuo 15% può essere recuperato in tre quote annuali a partire dall’1 gennaio 2015.
     
     
     

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