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Contributo agli autotrasportatori per l’acquisto di veicoli nuovi

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2014 ha previsto uno specifico contributo per le di autotrasporto merci per il rinnovo del parco veicoli.

    Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT), con uno specifico Decreto, ha dato attuazione alla predetta disposizione.
    Le imprese interessate devono presentare al MIT entro il 30.11.2014 una domanda compilando uno specifico modello.
     
    Il contributo, d’importo massimo pari a € 500.000, è riconosciuto per gli acquisti di veicoli nuovi a basso impatto ambientale, effettuati tra il 19.9.2014 e il 31.5.2015.
     
    Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese “di qualsiasi dimensione” esercenti attività di autotrasporto di merci che siano  attive sul territorio italiano comprese quelle “comunitarie aventi una sede secondaria in Italia” e  iscritte regolarmente nel Registro elettronico nazionale (REN) e nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
     
    Per le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t è sufficiente la sola iscrizione all’Albo. Sono quindi ammesse a richiedere il
    contributo in esame anche le imprese che svolgono l’attività di trasporto in conto terzi anche in via non esclusiva (imprese di logistica, spedizione o trasloco).
     
    Tra i soggetti beneficiari sono comprese  anche “le strutture societarie” risultanti dall’aggregazione delle suddette imprese, ovvero “soggetti autonomi, aventi un proprio patrimonio e amministratori” (ad esempio, società cooperative, consorzi con attività esterna, società consortili).
     
    Sono agevolabili le spese  per l’acquisto, anche mediante leasing, dei seguenti mezzi nuovi:
    - veicoli, a gas naturale / biometano, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico  compresa tra 3,5 e 7 t;  pari o superiore a 16 t; 
    - semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO).
     
    Non sono agevolabili i veicoli acquisiti all’estero ed ivi immatricolati “anche se
    successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero”.
     
    Gli investimenti vanno effettuati  tra il 19.9.2014 (data di entrata in vigore del DM in esame) e il 31.5.2015. Per i veicoli non dotati di omologazione al 19.9.2014 il termine di conclusione degli investimenti è il 30.11.2015. 
    E’ fissato un tetto  massimo di € 500.000 calcolato sull’ammontare complessivo degli investimenti effettuati.
    È espressamente previsto che i veicoli agevolati non siano ceduti fino al 31.12.2017 e rimangano comunque “nella disponibilità del beneficiario del contributo”.
     
     
    Inoltre il contributo è modulato in base alla tipologia di veicolo acquistato per cui con riguardo ai: 
    - veicoli di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 t è pari a € 2.400 (calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli diesel);
    - veicoli di massa complessiva a pari o superiore a 16 t è pari a € 9.200 (calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli diesel);
    - semirimorchi è determinato al 20% dell’intero costo di acquisizione, con un tetto massimo pari a € 4.500.
     
    La predetta percentuale è aumentata al 25%, con tetto massimo pari a € 6.000, se sussiste 1 delle seguenti 2 condizioni: 
    - il nuovo veicolo sia dotato di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 kg/g (classe efficienza energetica da A ad E), dotati di TPMS (Tyre Pressure Monitoring System); 
    - contestualmente all’acquisto vi sia la radiazione (o la dichiarazione del demolitore di richiederla) successiva al 19.9.2014 di un rimorchio / semirimorchio di più di 10 anni.
     
    Spetta al costruttore l’attestazione delle predette caratteristiche tecniche fermo restando che sarà il beneficiario a dover provare la sussistenza delle condizioni per la maggiorazione.
     
    I predetti contributi sono maggiorati del 10% a favore delle PMI, così come definite nel settore degli aiuti di stato. 
     
    La domanda deve contenere “a pena di inammissibilità” i seguenti dati dell’impresa / raggruppamento d’imprese interessate all’agevolazione in esame: ragione sociale;  sede;  legale rappresentante (nominativo, indirizzo, firma);  codice fiscale;  numero iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN);  numero di iscrizione alla CCIAA.
    “Ogni impresa anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contribuito”.
     
    La domanda in esame va presentata ad avvenuto avvio dell’investimento dal 19.9 al 30.11.2014
     
    La domanda in esame va presentata  utilizzando “esclusivamente” il modulo allegato al citato DM ovvero disponibile in formato word sul sito Internet www.mit.gov.it, sezione autotrasporto/contributi ed incentivi (Allegato 2);  a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano al seguente indirizzo: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma .
     
    Alla domanda va allegata “a pena di inammissibilità” copia del contratto di acquisto dei veicoli agevolabili dal quale risulti il prezzo.
     
    Ai fini del perfezionamento dell’investimento  i soggetti interessati devono provare  il pagamento del corrispettivo (dimostrabile con la trasmissione della fattura);  la prova dell’avvenuta immatricolazione (o di averla richiesta alla Motorizzazione nei termini).
    La documentazione deve essere trasmessa entro il 31.5.2015 (termine di conclusione degli investimenti) ovvero entro il 30.11.2015 (per i veicoli non dotati di omologazione al 19.9.2014);  tramite raccomandata A/R ovvero consegna a mano all’indirizzo sopra riportato.
     
    Un’apposita Commissione, istituita nell’ambito del MIT, si occuperà di analizzare le domande presentate e la correlata documentazione.
    In  presenza dei requisiti le istanze saranno inserite in un apposito elenco “secondo l’ordine di spedizione”.
     
    La presentazione della domanda ha un effetto “prenotativo”.  In sostanza gli incentivi in esame sono erogati senza alcuna graduatoria (rileva solo il momento di presentazione della domanda) e comunque fino ad esaurimento delle risorse.
     
    L’Amministrazione, ricevuta la domanda, accantona l’importo presunto del contributo (sottraendolo all’ammontare delle risorse disponibili), senza che ciò determini per l’istante un’implicita ammissione al contributo, sia con riguardo all’an sia al quantum dello stesso.
    Il contributo in esame è erogato a conclusione della predetta attività istruttoria e verifica dell’avvenuto investimento (dimostrazione pagamento del corrispettivo e avvenuta immatricolazione nei termini previsti).
     
    Sono escluse dall’agevolazione in esame le imprese che nel 2014 e 2015 beneficiano di contributi per le medesime tipologie di investimenti da parte di altre Amministrazioni dello Stato, Regioni ed Enti locali.
    Inoltre “nessuna ipotesi di cumulo è configurabile con i contributi eventualmente ricevuti sulla base del DM 118/2013, concernente i contributi per investimenti effettuati nell’anno 2013”.
    L’incentivo in esame rientra nella categoria degli aiuti di stato e come tale risulta soggetto alla normativa comunitaria. La predetta agevolazione è stata quindi “armonizzata” con le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento UE n. 651/2014 che, tra le varie fattispecie di esenzione, compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE, comprende: “l’esenzione per aiuti anche all’acquisto di veicoli nuovi per trasporto su strada intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie …”.
    In virtù di tale esenzione, gli incentivi in esame saranno erogati “senza necessità di richiedere la relativa autorizzazione” alla Commissione UE.
     

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