Con la Legge di Stabilità per il 2014 il legislatore ha modificato nuovamente le regole di deducibilità dei canoni di leasing per le imprese e per i lavoratori autonomi.
Le novità si riferiscono sia alla durata minima fiscale dei contratti, ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali i canoni , sia l’equiparazione del trattamento dei professionisti a quello delle imprese.
In particolare le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 mentre per i contratti stipulati in precedenza resta ferma la “vecchia” disciplina.
In sintesi :
- per le imprese la durata minima fiscale relativa ai beni mobili ammortizzabili passa dai due terzi del periodo di ammortamento, determinato con i coefficienti ministeriali, al 50% del suddetto periodo mentre per i beni immobili viene rideterminata in 12 anni indipendentemente dal coefficiente di ammortamento;
- per i lavoratori autonomi , per i beni mobili ammortizzabili la durata minima rimane al 50% del periodo di ammortamento mentre per quelli immobili la deducibilità torna ad essere ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
Per quanto riguarda gli autoveicoli si conferma che per le autovetture rimane confermato in 4 anni il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata (art. 164 c. 1 lett. b) Tuir) anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.
Per i veicoli commerciali/industriali (autocarri, camion, ecc.), autovetture strumentali nell’attività propria (per es. autonoleggi) e autovetture assegnate in uso promiscuo al dipendente (per i quali non opera la durata minima di 4 anni) si verifica la riduzione del periodo di deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa.
Ai fini della deduzione dei canoni si può ancora determinare un doppio binario civile-fiscale a causa della maggiore durata del periodo di deducibilità fiscale dei canoni rispetto alla durata contrattuale.
In particolare potrà accadere che la durata contrattuale risulti essere pari a quella minima di deducibilità fiscale : in questo caso i canoni imputati a conto economico sono ordinariamente deducibili per competenza non essendovi alcun disallineamento tra valori civili e fiscali.
Nell’ipotesi in cui la durata contrattuale risulti essere superiore a quella minima di deducibilità fiscale le variazioni in aumento possono derivare solo da altre norme . Qualora invece la durata contrattuale risulti essere invece inferiore a quella minima di deducibilità fiscale i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello civilistico, verificandosi dunque un disallineamento tra i valori civili, che osservano la competenza economica, e quelli fiscali con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.
A tal riguardo la quota residua fiscale presente alla scadenza del contratto viene dedotta attraverso variazioni in diminuzione per un importo annuale pari al canone fiscalmente deducibile fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi.
Ai fini IRAP resta ferma la indeducibilità della quota interessi impliciti nei canoni e, nel caso di leasing immobiliare, della quota capitale del canone riferibile all’area di sedime .
Ulteriori novità, anche queste con decorrenza 01/01/2014, sono rappresentate dalla IPT sul riscatto dei veicoli in leasing dove viene evitata la doppia tassazione sull’utilizzatore.