La Legge di stabilità 2014 ha introdotto un'imposta di registro del 4% sulle cessioni dei contratti di leasing di i immobili strumentali.
Si tratta degli immobili strumentali appartenenti alle categorie catastali “B”, “C”, “D”, “E” e “A10”. L’ imposta di registro si applica anche agli atti assoggettati a IVA.
In particolare si prevede che scontino l’imposta di registro in misura proporzionale anche “le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto”.
La base imponibile sui cui applicare l’ imposta del 4% è determinata dal corrispettivo pattuito per la cessione del contratto aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare, oltre al prezzo di riscatto.
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro le parti contraenti nella cessione, mentre la società di leasing (soggetto ceduto) e che deve dare il consenso per il perfezionamento dell’operazione , non costituisce una parte del contratto di cessione e pertanto non è solidalmente obbligata al pagamento dell’imposta di registro.
Il contratto di leasing continua con il nuovo utilizzatore e restano invariate le precedenti previsioni contrattuali.
Recentemente l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nel caso in cui il subentro contrattuale avvenga per effetto di operazioni straordinarie quali conferimenti d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni, non trova applicazione la nuova previsione normativa. Si ricorda che per gli atti societari è prevista la registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Nel caso di subentro a seguito di cessione d'azienda, l’imposta del 4% si dovrebbe applicare sulla base imponibile prevista per il contratto di leasing , corrispettivo aumentato dei canoni a scadere e del riscatto, al netto delle passività proporzionalmente imputabili.