Con il 2014 diventa più conveniente il ricorso ai contratti di leasing, sia per le imprese che per i professionisti.
Sono stati modificati con la legge di stabilità 2014 i periodi di durata minima di deduzione dei canoni, riducendo sensibilmente il lasso di tempo in cui l’impresa può procedere alla deduzione.
Per tutti, i canoni su beni mobili saranno deducibili per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario, così come i canoni di leasing sugli immobili potranno essere dedotti per un periodo non inferiore a 12 anni. Per gli autoveicoli parzialmente deducibili il periodo di ammortamento non potrà essere invece inferiore al periodo di ammortamento ordinario.
Già con l’articolo 4-bis D.L. 16/2012 si era apportata una significativa modifica alla disciplina dei canoni di leasing, con l’eliminazione della condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni.
Con tale intervento , pur essendo previsto un periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing, tuttavia era stata consentita la deduzione dei canoni anche nel caso in cui il contratto di leasing avesse avuto durata inferiore al minimo fiscale.
Con il nuovo intervento normativo la durata minima viene ulteriormente ridotta, consentendo alle imprese di dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, anziché del periodo prima previsto e cioè pari a ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario.
Novità anche sul versante dei beni immobili per i quali si potranno dedurre i canoni in un periodo non inferiore a 12 anni.
Viene quindi meno ogni collegamento con il settore di attività in cui opera l’impresa, che prima assumeva invece rilevanza in quanto il periodo minimo non poteva essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività dell’impresa (in ogni caso, il periodo non poteva essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni).
L’unico ambito in cui non ci sono novità è quello degli autoveicoli parzialmente deducibili, per i quali il periodo di deducibilità dei canoni di leasing deve continuare a rimanere almeno pari al periodo di ammortamento.
Infine la novità più rilevante riguarda i professionisti: cade infatti la norma che prevedeva l’indeducibilità dei canoni di leasing sui beni immobili, consentendo la deducibilità degli stessi per un periodo non inferiore a 12 anni.