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Novità in materia di leasing dal 1 gennaio 2014

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Stabilita ha apportato importanti modifiche alle regole di deducibilità dei canoni leasing per le imprese e i professionisti applicabili ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.

    Già in precedenza per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012,si era intervenuti sulla questione relativa alla durata minima del contratto di leasing: la deduzione fiscale dei canoni, sia dal reddito di impresa che di lavoro autonomo, deve pertanto avvenire in un arco temporale determinato in funzione del bene oggetto del contratto senza necessità di rispettare una durata minima dello stesso. 
     
    Pertanto  la durata prevista nel contratto di leasing può  essere anche inferiore a quella minima fiscale; in questo caso  si procederà  effettuando  le opportune variazioni in aumento in dichiarazione per poi consentire, dopo il riscatto, la deduzione di quanto prima ripreso a tassazione. 
     
    La Legge di Stabilità interviene modificando  l’art. 102, comma 7, del Tuir per quanto riguarda le imprese, vale a dire  prevedendo una riduzione del periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing. In pratica per i “beni mobili” si  passa dai 2/3 alla metà del periodo di ammortamento fiscale, eccetto se si tratti di autovetture aziendali non strumentali che continuano ad operare la deduzione in quattro anni (periodo pari all’ammortamento fiscale).
     
    In sintesi: per i  contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 la durata contrattuale e’ libera, la deduzione fiscale e’ ammessa  per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale.
     
    Per i professionisti, con riguardo ai beni mobili,nessuna novità;  l’art. 54 Tuir già prevedeva la deducibilità rapportata  alla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale che può essere liberamente pattuita senza ripercussioni  sulla deducibilità fiscale dei canoni.
     
    Per i beni immobili la novità della Legge di stabilità per le imprese  riguarda la deduzione dei canoni di leasing per un periodo non inferiore a 12 anni con durata contrattuale libera, fermo restando la necessità di rendere indeducibile , la quota capitale del canone relativa al terreno sottostante (scorporo dell’area). Importante la novità introdotta per i professionisti proprio in relazione al leasing immobiliare.
     
    Le modifiche della L. 147/2013 reintroducono la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria immobiliare per i lavoratori autonomi in un periodo non inferiore a 12 anni (resta intesa la necessità di scorporo dell’area).
    Il nuovo assetto normativo sopra descritto ha effetto per i contratti di leasing sottoscritti a partire dall’entrata in vigore della Legge 147/2013, ovvero dal 1° gennaio 2014
     

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