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Contratti di leasing: durata fiscale

  • di Luigi Mondardini

    L’articolo 4-bis D.L. 16/2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina dei canoni di leasing in tema di durata.

    Non viene richiesto più il rispetto della durata minima contrattuale ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, fermo restando  un periodo minimo nel quale è consentito procedere alla deduzione.
     
    Occorre in ogni caso  differenziare fra:
    - contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, per i quali  il mancato rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing determinava l’integrale indeducibilità dei canoni;
     
    - per quelli  stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha durata inferiore al minimo fiscale si avrà come effetto un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali.
     
    Si ricorda che fiscalmente sono deducibili i canoni leasing dei beni ammortizzabili; pertanto  non risultano detraibili quelli pagati per l’acquisto di  terreni  e , nel caso dei fabbricati  con terreno, il costo del terreno va determinato in misura del 20%, 30% nel caso di fabbricati industriali.
     
    Per tutti gli altri beni è  previsto un periodo minimo di deducibilità, che  è stato recentemente riformato con la Legge di stabilità 2014.
    Infatti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 è possibile dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, anziché del periodo prima previsto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario. 
    Per i beni immobili, invece, i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni.
     
    Viene meno ogni collegamento con il settore di attività in cui opera l’impresa; viceversa in precedenza  assumeva rilevanza ,  in quanto il periodo minimo non poteva essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività dell’impresa ; in ogni caso, il periodo non poteva essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. 
     
    Nulla cambia per gli autoveicoli parzialmente deducibili:  il periodo di deducibilità dei canoni di leasing deve continuare a rimanere almeno pari al periodo di ammortamento. 
     
    Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, come per gli altri beni mobili dell’impresa, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni). 
     
     
     

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