Sul tavolo delle Commissioni competenti per i pareri lo schema di DLgs. sulla riscossione delle imposte.
Si tratta di dare attuazione alla L. 23/2014, c.d. “delega per la riforma fiscale”.
Sul tema delle rateazioni dei debiti tributari, vengono modificate le rate da istituti deflativi del contenzioso, da avvisi bonari e da somme iscritte a ruolo.
Non viene contemplata la possibilità di accedere alla dilazione dei ruoli prima che le somme da accertamento esecutivo siano date in carico ad Equitalia, cosa che, in base alla L. 23/2014, avrebbe dovuto invece essere prevista, in modo da evitare che il debitore debba necessariamente essere “in mora” per chiedere la dilazione.
Per la dilazione dei ruoli si conferma che la dimostrazione della difficoltà finanziaria serve solo per i debiti superiori a 50.000 euro; inoltre, la decadenza si verificherà non più a seguito del mancato pagamento di otto rate, ma di cinque.
Le rate, nella dilazione ordinaria, continuano ad essere massimo 72 mensili, mentre quelle da istituti deflativi (adesione, acquiescenza, mediazione...) sono sempre 8 trimestrali nelle situazioni ordinarie, 16 se gli importi superano i 50.000 euro (oggi il massimo, sempre sopra la soglia dei 50.000 euro, è di 12 rate trimestrali).
Per quanto riguarda le sanzioni vi sono modifiche rilevanti.
Al momento , nelle rate da istituti deflativi, se non si paga una rata successiva alla prima entro il trimestre, si decade dalla dilazione con sanzione del 30% raddoppiata (quindi del 60%) sul residuo dovuto a titolo di tributo.
Se entrerà in vigore la riforma, detta sanzione sarà sempre rapportata al tributo residuo, ma l’aumento della sanzione del 30% sarà della metà.
Per la nuova sanzione non ci sarà il favor rei, visto che il tutto opera per gli istituti deflativi perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto.
Nella dilazione degli avvisi bonari, il numero di rate, per le somme sino a 5.000 euro, passa da sei a otto trimestrali, mentre per gli importi superiori permane a venti rate trimestrali.
In genere, il lieve ritardo nel pagamento della prima o unica rata non comporterà più il mancato accesso alla definizione o il disconoscimento della dilazione. Esso, se contenuto nei cinque giorni, avrà solo conseguenze sanzionatorie .
Per ciò che riguarda il versamento inferiore, l’accesso alla dilazione rimane se questo sarà “per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro”.