Il contribuente, destinatario di cartelle di pagamento, può richiedere il pagamento dei debiti in modo rateale.
La situazione di temporanea obiettiva difficoltà consente l’accesso alla rateazione ordinaria, che prevede fino ad un massimo di 72 rate mensili, prorogabile una sola volta o a quella straordinaria che, invece, prevede la concessione di un numero massimo di 120 rate mensili.
La rateazione ordinaria viene concessa quando:
- sia dimostrata la grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
- sia accertata l’impossibilità del debitore di assolvere il pagamento del debito con un piano di rateazione ordinario;
- sia accertata la solvibilità del contribuente.
Per quanto riguarda la rateazione straordinaria occorre distinguere tra persone fisiche ed altri soggetti.
Per le persone fisiche, il piano può essere concesso in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee.
Per i soggetti diversi dai precedenti , quali ditta individuale in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali) debbono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’importo della rata superi il 10% del valore della produzione desumibile dal Conto economico ex art. 2425, nn. 1), 3) e 5), c.c. rapportato su base mensile;
- l’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1. Il richiedente dovrà produrre, in allegato all’istanza di rateazione, la necessaria documentazione contabile. Dovrà essere chiarito la modalità di attestazione dell’indice di liquidità per le società di persone in contabilità semplificata.
Per la rateazione straordinaria è ammessa la proroga una sola volta e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale. Inoltre non è possibile applicare rate variabili. Quest’ultime possono essere concesse solo per un piano di rateazione o di proroga ordinario.
In caso di rateazione è prevista una decadenza per effetto del mancato pagamento di un numero predefinito di rate, pari ad otto, anche non consecutive.
I contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 22.06.2013 a causa dell’irregolarità dei pagamenti, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31.07.2014.
Il Decreto “Milleproroghe”, in sede di conversione in legge, ha posticipato dal 26.06.2013 al 31.12.2014 il termine entro il quale deve essere intervenuta la decadenza e dal 31.07.2014 al 31.07.2015 il termine per la presentazione della nuova istanza di rateazione.
Pertanto i soggetti decaduti alla data del 31.12.2014 dalla rateazione possono,facendo specifica domanda entro il 31.07.2015, chiedere una nuova rateazione.
In questo caso si potrà fare richiesta fino ad un massimo per 72 rate mensili (non è prevista la possibilità di richiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate); inoltre non è non è prorogabile.
La rateazione viene meno a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).
Il modello per richiedere il nuovo piano di rateazione va presentato entro il 31.07.2015, presso il competente Agente della riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia, mediante raccomandata A/R ovvero a mano.Può essere presentato direttamente online sul sito Internet per debiti inferiori a € 50.000.
L’istanza di rateizzazione va presentata unitamente a copia di un documento di riconoscimento.
Per i debiti fino a € 50.000 non è necessario allegare nessuna ulteriore documentazione; per quelli superiori a € 50.000 è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica.