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La rateizzazione dei debiti tributari: necessaria una armonizzazione

  • di Luigi Mondardini

    Nella legge delega di riforma del sistema fiscale sono previste una revisione e armonizzazione della disciplina della rateazione dei debiti tributari.

    L’articolo 6 della legge delega in materia di riforma del sistema fiscale, al comma 5, stabilisce i criteri di intervento nel settore delle rateazioni, dove si è tornati  più volte, anche di recente, per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti in una fase di grave crisi economica. 
     
    L’attuale sistema di rateazione presenta tuttavia differenti forme e tempi di dilazione a seconda del titolo della pretesa tributaria.
     
    Attualmente la disciplina più favorevole per il contribuente è quella relativa alle cartelle di pagamento ( articolo 19 del Dpr 602/1973)  dove si ha  a disposizione una rateazione ordinaria, che può arrivare sino a 72 rate mensili (sei anni); ad essa si aggiunge  una rateazione straordinaria fino a 120 rate (dieci anni).
     
    La rateazione concessa, inoltre, può essere prorogata di altre 72 o 120 rate, laddove la situazione del debitore sia peggiorata; in pratica , in casi estremi, il periodo massimo di dilazione potrebbe arrivare sino a 20 anni.
    Si decade inoltre dal beneficio del termine solo in caso di omesso pagamento di complessive otto rate, anche non consecutive.
     
    In caso di controllo della dichiarazione  ( ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973)  gli esiti della verifica vengono comunicati al contribuente tramite i cosi detti avvisi bonari.
     
    Se il contribuente paga l’importo preteso ottiene uno sconto sulle sanzioni ed evita la successiva iscrizione a ruolo. In caso di importi non superiori a 5.000 euro, il periodo di dilazione può arrivare sino a sei rate trimestrali. Per importi superiori a 5.000 euro, la rateazione può giungere a 20 rate trimestrali.
     
    Si tratta di dilazioni  temporali significativamente inferiori rispetto ai tempi previsti per le cartelle; inoltre è stabilito che la dilazione decade in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi delle rate successive, senza che il contribuente provveda a versare in ritardo entro la scadenza della prima rata posteriore a quella omessa. Si ricorda che l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo dovuto viene maggiorato della sanzione del 30%. E’ in ogni caso  possibile regolarizzare l’omissione con il ravvedimento  - per  evitare così la sanzione piena del 30% -  purché ciò avvenga sempre entro la scadenza della prima rata successiva.
     
    Naturalmente ove si decada dalla  dilazione dell’avviso bonario, si potrà sempre  chiedere la rateazione della conseguente cartella di pagamento all’agente della riscossione.
     
    Altro settore in cui è possibile accedere alla rateazione è quello relativo alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale e reclamo/mediazione.
     
    In questi casi il  periodo di dilazione  è di otto rate trimestrali che possono arrivare sino a 12 rate trimestrali se l’importo complessivo supera i 50.000 euro. Non si può non osservare come in questi casi i  periodi concessi siano inferiori anche alla rateazione degli avvisi bonari. 
     
    La decadenza interviene anche in questo caso se non si versa la prima rata ovvero una qualsiasi delle rate successive alla prima entro la scadenza immediatamente posteriore. In tale eventualità, oltre alla perdita del beneficio del termine, il contribuente subisce l’irrogazione di una sanzione pari al 60% (il doppio della misura ordinaria).
     
    Nell’ambito dei principi della delega fiscale  si prevede l’eliminazione delle differenze tra la dilazione degli avvisi bonari e la dilazione degli istituti deflativi del contenzioso, sopra  evidenziate. In particolare è prevista una armonizzazione delle procedure di rateazione, nell’ambito della quale si dovranno ridurre (ma non eliminare) i divari esistenti con la dilazione del ruolo.
     
    In tema di ritardi nei pagamenti (anche si un solo giorno) la delega dovrebbe  recepire l’istituto dell’errore scusabile, che negli ultimi anni sempre più e’ stato inserito  anche in campo tributario.
     
    Semplificazioni anche negli adempimenti richiesti ai  contribuenti che intendano fruire della rateazione.  Già ora è previsto sono operative l’abolizione della garanzia fideiussoria per tutte le tipologie di dilazione e l’elevazione a 50.000 euro della soglia di debito a ruolo al di sotto della quale il contribuente non deve allegare nulla all’agente della riscossione al fine di ottenere la rateazione ordinaria.
     

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