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Il trattamento di alcune particolari situazioni ai fini dello spesometro

  • di Luigi Mondardini

    La scadenza dello spesometro è vicina: il 12 novembre 2013 i contribuenti con liquidazione IVA mensile e il 21 novembre 2013 gli altri contribuenti dovranno inviare telematicamente il nuovo modello recentemente approvato.

     Sono stati forniti  chiarimenti su diversi aspetti che possono essere così riassunti:

    Attività in contabilità separata: le imprese che esercitano una pluri-attività e che gestiscono per questo contabilità separate, nel caso in cui ricevano da un fornitore una fattura relativa a tutte le attività, potranno inviare un unico dettaglio della fattura ricevuta dal singolo fornitore, al netto di eventuali importi  fuori campo IVA.

    Autotrasportatori iscritti all’albo: ai sensi dell’art.74 del D.P.R. 633/72 possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione del documento.

    L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la comunicazione potrà far riferimento alla data di registrazione dell’operazione ai fini della compilazione e invio della stessa.

    Contribuenti minimi ed ex minimi: la Circolare n.24/E/2011 precisa che l’esonero per i minimi viene meno quando in corso d’anno il regime semplificato cessa di avere efficacia.

    Pertanto l’esclusione non opera se in corso d’anno il regime agevolato  cessa di avere efficacia . Si ricorda che ciò può accadere per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, l’effettuazione di cessioni all’esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, ,la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, l’effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro.

    In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

    Occorre ricordare che le fatture ricevute da soggetti minimi vanno comunque comunicate, in quanto l’esclusione è soggettiva e riguarda esclusivamente i soggetti che emettono le fatture che adottano quel regime.

    Corrispettivi SNAI - Corrispettivi delle farmacie: sono rilevanti, dunque vanno comunicati.

    Cessioni gratuite oggetto di autofattura – Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione delle partita IVA del cedente.

    Fattura cointestata - In caso di fattura cointestata, l’operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”.

    Leasing – Nel caso di contratti di leasing e noleggio, viene disposto l’esonero dallo spesometro per i prestatori che utilizzano il modello approvato con Provv. del 21.11.2011 per la comunicazione dei dati dell’attività caratteristica. Un esonero volto a evitare duplicazioni di adempimenti.

    Per coloro che utilizzano beni in leasing o a noleggio è comunque dovuto lo spesometro e la comunicazione delle operazioni.

    Operazioni in regime del margine – Le operazioni effettuate in regime IVA di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. 41/95, non documentate da fatture, sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo non inferiore a 3.600 euro.

    Spedizioni internazionali delle merci – In considerazione dell’esclusione dell’obbligo di comunicazione di operazioni quali esportazioni di cui all’art.8, importazioni, cessione di beni e prestazione di servizi effettuati e ricevute registrate e soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi black list, le prestazioni di servizio strettamente legate a operazioni di esportazione e importazione, (es. servizi di spedizione e trasporto),  sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

    Viceversa, sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra.

    Passaggi interni tra contabilità separate – Non è necessario indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 633/72.

    Scheda carburante - Rimangono esclusi  dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carta di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari di cui all’art.21 co.1-ter del D.L. 78/2010.
    Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburanti il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

    Vendite per corrispondenza – Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari, pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura, occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’IVA. 

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