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Alberghi e ristoranti: spesometro per le fatture emesse

  • di Luigi Mondardini

    Per il 2012 e 2013 a favore dei commercianti al minuto e soggetti assimilati lo spesometro, relativamente alle operazioni attive per le quali è stata emessa fattura, era limitato a quelle di importo pari o superiore a € 3.600 al lordo IVA.

    Dal 2014 tale agevolazione viene meno; pertanto la comunicazione riguarda tutte le operazioni per le quali è emessa fattura (anche su richiesta del cliente) a prescindere dal relativo importo.

    La normativa originaria consentiva  di comunicare le operazioni, rese e ricevute, limitatamente a quelle di importo non inferiore a  € 3.600 al lordo IVA, se documentate da scontrino/ricevuta fiscale;  € 3.000 se soggette all’obbligo di fatturazione. In seguito  con riferimento alle operazioni effettuate dal 2012, la comunicazione è stata ampliata a tutte le operazioni per le quali è stata emessa la fattura, con il solo limite di € 3.600 per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.

    Ciò ha creato problemi operativi per  commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72  essendo tenuti infatti all’emissione della fattura soltanto a seguito della richiesta del cliente e soprattutto  non avendo l’obbligo di  tenere il registro delle fatture emesse. L’art. 24, comma 2, DPR n. 633/72 consente di ricomprendere nell’ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quelli delle operazioni fatturate.

    L’Agenzia delle Entrate è  quindi intervenuta  limitando , per il 2012 e il 2013,  la comunicazione alle operazioni attive per le quali è stata emessa fattura di importo pari o superiore a € 3.600 al lordo IVA.

    Tale agevolazione tuttavia non è più prevista a partire dal 2014; da quest’anno infatti i commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, ecc. sono obbligati a rispettare le regole ordinarie.

    A tale proposito si possono quindi adottare le seguenti prassi operative:

    a)          tenere solo il registro dei corrispettivi cioè continuare ad utilizzare la “semplificazione” di cui al citato art. 24, comma 2 , con annotazione anche delle operazioni con emissione di fattura. In tal caso lo spesometro sarà compilato senza possibilità di “recupero” automatico dei dati dai registri IVA , magari dotandosi di una specifica procedura software che contenga i dati delle fatture emesse  da recuperare in sede di predisposizione della comunicazione;

    b)          oppure tenere, in aggiunta al registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse annotandovi ogni singola fattura. Si potrà inoltre  adottare la soluzione (corrispettivi + fatture emesse) con l’aggiunta dell’utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96 che  consente di annotare nel relativo registro le fatture emesse di importo non superiore a € 300 (IVA compresa), mediante un unico documento “riepilogativomensile in cui riportare:  gli estremi delle fatture oggetto di riepilogo e  l’importo complessivo degli imponibili e dell’imposta distinto per aliquota. In  tal modo nello spesometro  - con riferimento a ciascun documento riepilogativo - va riportato il totale dell’imponibile e dell’IVA (in sostituzione delle singole fatture). In particolare, utilizzando la modalità analitica, nel quadro FE del “Modello di comunicazione polivalente” va barrata la casella di campo 3 “Docum. Riepilog.” (senza indicare la partita IVA / codice fiscale del cliente), mentre a campo 9 va evidenziato il numero attributo al documento riepilogativo.

    Occorre peraltro rilevare come quest’ultima soluzione presenti alcune problematiche per i contribuenti in contabilità ordinaria ; questi ultimi, infatti, dovendo annotare le operazioni sul Libro giornale in ordine cronologico, non riescono a rispettare il corretto utilizzo del partitario clienti al fine della relativa gestione finanziaria (si pensi, ad esempio, all’impossibilità di individuare i crediti ancora aperti in capo ai singoli clienti); inoltre potrebbero emergere difficoltà in sede di annotazione delle fatture emesse  nel caso in cui il numero di protocollo delle fatture annotate singolarmente (di importo superiore a € 300) non corrisponda con il numero della fattura.

    Pertanto   può essere utile istituire 2 distinti registri: uno per le fatture di importo superiore a € 300, il secondo per i documenti riepilogativi.

     

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