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Spesometro anche per i medici prossime scadenze 10 e 20 aprile

  • di Luigi Mondardini

    Per i contribuenti mensili, spesometro entro il 10 aprile, 20 aprile per gli altri soggetti.

    L'omessa trasmissione della comunicazione (o l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.
     
    La scadenza del 30 aprile riguarda invece gli operatori finanziari tenuti a comunicare gli acquisti di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuati da consumatori finali con carta di credito, di debito o prepagata.
     
    Questo adempimento riguarda anche la categoria dei medici. Il  medico puo’ riscuotere compensi per prestazioni rese in regime di convenzione con il S.S.N.  o in libera professione
     
    Per le prestazioni in regime di convenzione spesso è la stessa struttura sanitaria che emette il documento riepilogativo; indipendentemente dalle modalità o dalla denominazione del documento e cioè sia che si tratti di fattura, ricevuta,parcella o altro l’obbligo di indicazione nello spesometro rimane in quanto trattasi di operazione rilevante ai fini Iva. 
     
    La Ris. n. 501679 del 23 settembre 1975, ha assimilato i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base in tutto e per tutto alle fatture.
     
    Di solito , per chi opera  in regime di convenzione con il servizio sanitario,  gli importi delle prestazioni sono rilevanti e quindi andranno sempre indicati nella comunicazione spesometro, magari in forma aggregata.
    Colui che esercita la sua attività anche o solo in libera professione ed emette ricevute o fatture inferiori a 300 euro, puo’ per semplificare l’adempimento, avvalendosi della  registrazione tramite il riepilogo delle fatture mensile. In questo modo potrà evitare di indicare tutte le fatture/ricevute nello spesometro con una semplificazione notevole.
     
    Per poter fare il riepilogo ed  indicare le fatture nel modello polivalente, per fatture di importo inferiore a 300 euro, nel  documento riepilogativo  devono essere indicati:
     
    i numeri delle fatture/ricevute cui si riferisce; 
    l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
    l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
    Nel caso della professione medica ,  essendo le operazioni  esenti,  questa voce di regola non ci sarà.
     
    Ai delle imposte dirette, la Ris. n.80/E del 24 luglio 2012, suggerisce di indicare nei documenti riepilogativi solo le fatture incassate, lasciando invece la registrazione analitica per le fatture non riscosse. Questo per poter agevolmente rilevare a fine anno anche il dato ai fini delle imposte dirette, che per i professionisti prevedere il criterio di cassa.
     
    Con questa modalità il medico si ritroverà, per tutte le fatture/ricevute emesse inferiori a 300 euro, dodici documenti riepilogativi che dovrà indicare in forma aggregata nel quadro FA barrando la casella documento riepilogativo e indicando nella casella il numero Operazioni attive aggregate, cioè i 12 riepiloghi predisposti. L’importo totale delle operazioni andrà invece indicato nella casella 7.
     

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