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Spesometro in scadenza

  • di Luigi Mondardini

    Il prossimo 10.4 / 22.4.2014 scade il termine per l’invio dello spesometro per il 2013.

    La comunicazione  va effettuata da parte dei “soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta”.
    La comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali  è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare e quelle per cui  non è previsto l’obbligo di emissione della fattura,  ma di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA).
     
    Dal 2013 le scadenze sono fissate “a regime” al 10.4 dell’anno successivo per i soggetti mensili e al 20.4 dell’anno successivo per gli altri soggetti.
    Al fine di stabilire il termine di riferimento è necessario avere riguardo alla periodicità di  liquidazione IVA dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione (così, ad esempio, un soggetto mensile nel 2013, trimestrale nel 2014, dovrà inviare la comunicazione entro il 22.4.2014).
     
    La comunicazione può essere effettuata utilizzando due modalità alternative e cioè quella  in forma analitica o  in forma aggregata (esclusa per  gli acquisti / cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.)
     
    Sono esonerati espressamente dall’obbligo del suddetto adempimento i contribuenti minimi e   gli Enti pubblici relativamente alle operazioni effettuate / ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.
    In particolare relativamente agli enti non commerciali , i soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91, benché non siano  obbligati alla registrazione delle fatture, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta”.
     
    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate , vanno comunicate anche le fatture emesse a seguito di richiesta del cliente, a prescindere dall’importo.
    Tuttavia per   i commercianti al minuto , i soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) e   le agenzie di viaggio ex art. 74-ter, anche per il 2013 è prevista una  semplificazione che consente di comunicare soltanto le fatture di importo pari a superiore a € 3.600, al lordo dell’IVA, a prescindere dall’annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi (la semplificazione opera, quindi, anche se il soggetto ha tenuto il registro delle fatture emesse).
     
    Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, quali:
    -  quelle che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73; 
    -  quelle  relative ad altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe; 
    - quelle di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; 
    -  le operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72.
     
    Importazioni/Esportazioni. Le importazioni sono escluse dall’obbligo in esame, in quanto i dati relativi a tali operazioni sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali. Analogamente anche le esportazioni  ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, sono escluse per il medesimo motivo.
     
    Vanno incluse nello  spesometro le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;  le triangolazioni UE ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA.
     
    Le operazioni intraUE non devono essere incluse nello spesometro essendo  acquisite mediante i modelli INTRA.
     
    Gli acquisti da soggetti esteri che non costituiscono né operazioni intraUE né importazioni, rilevanti ai fini IVA in Italia, per i quali l’acquirente italiano deve provvedere all’integrazione della fattura estera (fornitore UE) oppure  all’emissione dell’autofattura (fornitore extraUE),  devono essere indicati nello spesometro.
     
    Le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione,nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”  non devono essere incluse nello spesometro in quanto già oggetto di specifica comunicazione. Si rammenta che dal 2014 la predetta comunicazione va effettuata utilizzando il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente .
     
    Come è noto recentemente è  stata  disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list” . Va evidenziato che per il 2013 valgono le condizioni di esclusione dallo spesometro sopra accennate in quanto San Marino era Paese “black list”.
     
    A decorrere dal 2013 le operazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, concorrono alla formazione del volume d’affari. Tra le predette operazioni sono ricomprese le fatture senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti UE. Tali fatture sono comunque escluse dallo spesometro in esame in quanto oggetto di comunicazione tramite il mod. INTRA.
    Non è chiaro se le operazioni diverse dall’art. 7-ter debbano o meno essere incluse nello spesometro; in via prudenziale si ritiene che le stesse, essendo soggette agli obblighi formali (registrazione, dichiarazione, ecc.) e concorrendo alla formazione del volume d’affari, siano da ricomprendere nello spesometro.
     
    Le note di variazione relative ad operazioni con l’estero non vanno incluse nello spesometro.
     
    Per i  commercianti al minuto e soggetti assimilati (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura nonché le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che intendono usufruire del maggior limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE, 
     
    In capo al cedente / prestatore è altresì previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle predette operazioni di importo unitario pari o superiore a € 1.000, utilizzando il quadro TU contenuto nel Modello di comunicazione polivalente.
    Analogamente allo spesometro, la comunicazione in esame va effettuata per il 2013 entro il10 aprile o 22 aprile ed obbligatoriamente compilata in forma analitica.
     

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