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Acquisti da San Marino nel modello previsto per lo spesometro

  • di Luigi Mondardini

    Nell’ambito della così detta comunicazione polivalente sono compresi anche gli acquisti di beni effettuati da operatori di San Marino.

    Ricordiamo che a disposizione degli operatori italiani sono previste  dal D.M. 24/12/93due procedure alternative : la procedura con addebito dell’Iva da parte del cedente sanmarinese e quella  senza addebito dell’Iva  .

    Procedura con addebito di Iva : in  questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in 4 copie, con l’indicazione del proprio numero di identificazione fiscale e del numero di IVA del cessionario italiano e provvede  ad indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita, indicando separatamente l’ammontare dell’Iva .

    Il cedente sammarinese presenta poi al proprio ufficio tributario la fattura accompagnata da un elenco riepilogativo in quattro esemplari e consegna allo stesso ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA risultante sull’elenco di presentazione; deve infine trasmettere la fattura originale restituita dall’ufficio tributario al cessionario italiano. L’ufficio tributario sanmarinese deve timbrare le fatture e provvedere a trasmettere all’ufficio iva di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle stesse e a versare l’imposta.

    Quali gli obblighi del cessionario italiano?  Registrare le fatture originali a norma dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972 e detrarre  l’IVA, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 del D.P.R. 633/1972.

    Procedura senza addebito di Iva: in questo caso  il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, senza evidenziare l’Iva dovuta, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e il numero di partita Iva del cessionario italiano, oltre che la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.

    Il cessionario italiano deve integrare con l’Iva la fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese, da registrarsi poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura in base al comma 2 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, da registrarsi poi nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

    L’operatore italiano deve infine dare comunicazione dell’avvenuta annotazione della fattura nei registri Iva vendite e acquisti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, indicando il numero progressivo annuale di tali registrazioni.

    Ora con il  Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 02/08/2013,  in relazione all’assolvimento dell’ultimo adempimento evidenziato dovrà essere utilizzato il nuovo modello denominato “Modello di comunicazione polivalente”.

    L’obbligo scatterà per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2014, mentre l’utilizzo del modello è soltanto facoltativo per la comunicazione delle operazioni annotate a partire dall’1.10.2013 sino a quelle effettuate al 31.12.2013: pertanto per le operazioni riferite all’ultimo trimestre del 2013 il contribuente potrà scegliere se proseguire con la comunicazione cartacea oppure utilizzare il nuovo modello.

    La comunicazione attraverso il modello polivalente deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura.

    Nell’ambito del modello deve essere compilato il quadro SE previsto  oltre che per la comunicazione di acquisti di servizi da soggetti non residenti, anche  alla comunicazione di cui all’art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa proprio alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi.

    Le istruzioni precisano che dovranno essere riportati i dati anagrafici dell’operatore di San Marino (distinguendo se persone fisiche o meno, e nel caso di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza); è obbligatoria l’indicazione del codice identificativo IVA dell’operatore sanmarinese, oltre che l’indicazione del codice stato estero “037” che identifica la Repubblica di San Marino. Per quanto riguarda i dati  contabili dell’operazione dovranno essere riportati la data di emissione del documento/fattura,  la data di registrazione della fattura; il numero della fattura; l’imponibile/Importo, l’imposta.

    Le istruzioni precisano che il campo “Data di registrazione” è obbligatorio a differenza del campo “Numero fattura”; i campi “Imponibile/Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero (ma almeno uno dei due deve essere maggiore di zero);  l’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo.

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